Prescrizione bollette: ricevere oggi una richiesta di pagamento per una fattura di luce, gas o acqua risalente a molti anni fa non significa necessariamente che quella somma sia ancora dovuta.

Accade frequentemente che le grandi aziende cedano consistenti portafogli di crediti insoluti a società specializzate nel recupero crediti. Il nuovo titolare invia quindi lettere, e-mail, messaggi o solleciti telefonici con i quali chiede al consumatore di pagare la vecchia bolletta, spesso aggiungendo interessi e spese.

La cessione, tuttavia, non rende nuovamente esigibile un credito già prescritto e non fa ripartire automaticamente il termine di prescrizione.

Prima di pagare è quindi necessario verificare quando è sorto il credito, quale termine si applica e se, nel frattempo, siano stati compiuti validi atti interruttivi.

Che cos’è la prescrizione?

L’articolo 2934 del Codice civile stabilisce che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il periodo di tempo determinato dalla legge.

La prescrizione tutela l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici: il creditore non può rimanere inattivo per un tempo indefinito e poi pretendere il pagamento senza dimostrare di avere tempestivamente esercitato il proprio diritto.

La prescrizione, però, non viene applicata automaticamente dal giudice.

L’articolo 2938 del Codice civile stabilisce infatti che il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non eccepita. Ciò significa che il debitore deve farla valere espressamente.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 2940 del Codice civile, chi paga spontaneamente un debito già prescritto non può, di regola, chiedere successivamente la restituzione di quanto versato. È quindi opportuno effettuare le verifiche prima di pagare o sottoscrivere accordi.

Prescrizione bollette: due anni o cinque anni?

Per le forniture di energia elettrica, gas e acqua, il termine ordinariamente applicabile è oggi di due anni.

La prescrizione biennale è stata introdotta dall’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia la Legge di bilancio 2018.

La disposizione si applica:

  • alle fatture dell’energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018;
  • alle fatture del gas con scadenza successiva al 1° gennaio 2019;
  • alle fatture del servizio idrico con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

Le date sono indicate dall’articolo 1, comma 10, della stessa legge.

La disciplina riguarda non soltanto le bollette fatturate per la prima volta, ma anche i ricalcoli e i conguagli riferiti a consumi risalenti a più di due anni. ARERA conferma che, per elettricità, gas e acqua, il termine è biennale.

La prescrizione biennale vale anche se il ritardo dipende dall’utente?

In origine, l’articolo 1, comma 5, della legge n. 205 del 2017 escludeva la prescrizione biennale quando la mancata o erronea rilevazione dei consumi dipendeva da una responsabilità accertata dell’utente.

Questa eccezione è stata abrogata dall’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ossia la Legge di bilancio 2020.

Dal 1° gennaio 2020, pertanto, i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico possono eccepire la prescrizione per gli importi riferiti a consumi più vecchi di due anni anche quando il fornitore attribuisca all’utente la responsabilità della mancata rilevazione.

Restano naturalmente applicabili le cause generali di interruzione o sospensione della prescrizione previste dal Codice civile.

Tutte le bollette si prescrivono in due anni?

No. La prescrizione biennale non può essere applicata indistintamente a qualsiasi fattura.

La legge speciale riguarda principalmente:

  • energia elettrica;
  • gas;
  • servizio idrico.

Per le fatture telefoniche, internet e per le altre prestazioni periodiche non comprese nella disciplina speciale, trova generalmente applicazione il termine quinquennale previsto dall’articolo 2948, n. 4, del Codice civile per tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi.

È comunque necessario verificare la natura dello specifico credito, il contratto e l’eventuale presenza di disposizioni speciali.

La cessione del credito interrompe la prescrizione?

No. La semplice cessione del credito non interrompe la prescrizione e non fa ricominciare il termine da capo.

Gli articoli 1260 e seguenti del Codice civile consentono al creditore di trasferire il proprio credito a un altro soggetto. La società cessionaria subentra però nel medesimo diritto esistente in capo al precedente creditore, con le sue caratteristiche e con gli eventuali limiti già maturati.

Se, al momento della cessione, è già trascorsa una parte del termine di prescrizione, quel periodo non viene cancellato.

La comunicazione della cessione prevista dall’articolo 1264 del Codice civile serve principalmente a rendere il trasferimento efficace nei confronti del debitore. Non costituisce, per il solo fatto di comunicare il cambiamento del creditore, un atto interruttivo della prescrizione.

Potrà avere efficacia interruttiva soltanto quando la stessa comunicazione contenga anche una chiara e formale richiesta di pagamento avente i requisiti della costituzione in mora.

Che cosa interrompe la prescrizione delle bollette?

La prescrizione può essere interrotta dagli atti indicati dagli articoli 2943 e 2944 del Codice civile.

Può essere interrotta, ad esempio:

  • dalla notificazione di un atto giudiziario;
  • da una richiesta scritta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore;
  • dal riconoscimento del diritto compiuto dal debitore.

La richiesta del creditore deve manifestare in modo chiaro e non equivoco la volontà di ottenere il pagamento. Non è sufficiente una comunicazione meramente informativa, un semplice riepilogo contabile o la sola comunicazione dell’avvenuta cessione del credito.

Quando l’interruzione si verifica, il termine ricomincia a decorrere da capo, secondo quanto previsto dall’articolo 2945 del Codice civile.

È indispensabile una raccomandata con ricevuta di ritorno?

La raccomandata con avviso di ricevimento è uno dei mezzi più frequentemente utilizzati per interrompere la prescrizione, ma non costituisce l’unico strumento possibile.

L’articolo 2943, quarto comma, del Codice civile attribuisce efficacia interruttiva a ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. L’articolo 1219 del Codice civile richiede normalmente una domanda o intimazione formulata per iscritto.

Ciò che conta è che il creditore possa dimostrare:

  1. il contenuto della comunicazione;
  2. la sua idoneità a richiedere chiaramente il pagamento;
  3. la data in cui è stata inviata;
  4. il fatto che sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Possono quindi assumere efficacia interruttiva, quando ne siano provati contenuto e ricezione, una raccomandata, una PEC, una notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o altri mezzi idonei.

Pertanto, non è corretto affermare che l’assenza della ricevuta di ritorno determini automaticamente la prescrizione. È però vero che, se la società di recupero crediti non riesce a dimostrare che una valida richiesta scritta sia stata ricevuta dal debitore, quell’atto non potrà essere utilizzato per provare l’interruzione.

Una telefonata interrompe la prescrizione?

Una semplice telefonata della società di recupero crediti non è sufficiente.

La costituzione in mora richiede una richiesta scritta. Inoltre, una telefonata non consente generalmente di provare con certezza il contenuto della conversazione e l’esistenza di un’inequivoca intimazione di pagamento.

Lo stesso vale per messaggi generici che invitino soltanto a contattare la società, senza identificare chiaramente il credito e senza contenere una vera richiesta di adempimento.

Una telefonata può avere una funzione di sollecito commerciale, ma non deve essere confusa con un valido atto interruttivo della prescrizione.

Chi deve provare l’interruzione della prescrizione?

Il debitore deve eccepire la prescrizione, ma il creditore che sostiene di averla interrotta deve dimostrare l’esistenza del relativo atto.

In applicazione dell’articolo 2697 del Codice civile, la società di recupero crediti dovrà quindi produrre la documentazione relativa agli atti interruttivi sui quali fonda la propria pretesa.

Non è sufficiente dichiarare che nel corso degli anni siano stati inviati diversi solleciti.

Occorre provare:

  • quando ciascun sollecito è stato trasmesso;
  • quale fosse il suo contenuto;
  • a quale indirizzo sia stato inviato;
  • quando sia stato ricevuto dal debitore;
  • se sia stato spedito prima della maturazione della prescrizione.

La questione diventa particolarmente importante quando il credito è stato ceduto più volte e la documentazione relativa ai precedenti solleciti non è stata conservata o trasferita integralmente.

Che cosa deve dimostrare la società di recupero crediti?

Quando il debitore contesta la richiesta, la società cessionaria non può limitarsi a produrre una propria comunicazione o un semplice prospetto interno.

A seconda delle contestazioni formulate, dovrà dimostrare:

  • l’esistenza del contratto di fornitura;
  • le bollette rimaste insolute;
  • il corretto calcolo dell’importo richiesto;
  • la titolarità del credito;
  • l’avvenuta cessione e l’inclusione dello specifico credito nel portafoglio ceduto;
  • gli eventuali atti interruttivi della prescrizione;
  • la ricezione di tali atti da parte del debitore.

L’acquisto di un portafoglio composto da migliaia di posizioni non esonera la cessionaria dall’onere di provare lo specifico credito fatto valere nei confronti del singolo consumatore.

Attenzione al riconoscimento del debito

L’articolo 2944 del Codice civile stabilisce che la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore.

Per questo motivo, prima di rispondere alla società di recupero crediti, è opportuno evitare dichiarazioni come: «So di dovere questa somma, ma al momento non posso pagare».

Anche la richiesta di una dilazione o la sottoscrizione di un piano di rientro possono, in base al contenuto e alle circostanze, essere valutate come riconoscimento del debito.

Non ogni richiesta di informazioni equivale automaticamente a un riconoscimento. È però preferibile contestare espressamente l’esistenza e l’esigibilità del credito e precisare che qualsiasi interlocuzione avviene senza riconoscimento della pretesa.

Che cosa fare quando arriva una richiesta per vecchie bollette?

Quando una società di recupero crediti richiede il pagamento di bollette molto risalenti, è opportuno:

  • non riconoscere immediatamente il debito;
  • chiedere copia del contratto e delle fatture;
  • chiedere la documentazione relativa alla cessione;
  • domandare copia degli atti che avrebbero interrotto la prescrizione;
  • verificare le date e le prove di ricezione;
  • eccepire formalmente la prescrizione quando ne ricorrono i presupposti.

Non devono invece essere ignorati un decreto ingiuntivo, un atto di citazione o un altro atto giudiziario. In questi casi la prescrizione deve essere eccepita nel procedimento e nel rispetto dei termini processuali previsti.

Gli obblighi informativi del fornitore

La regolazione ARERA impone ai venditori e ai gestori specifici obblighi di trasparenza quando la fattura contiene importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Gli importi devono essere evidenziati separatamente e il cliente deve essere informato della possibilità di eccepire la prescrizione. Deve inoltre essere messo a disposizione un modulo per manifestare la volontà di non pagare gli importi prescritti.

Questi obblighi sono stati disciplinati, tra gli altri provvedimenti, dalle deliberazioni ARERA n. 569/2018/R/com, n. 184/2020/R/com e, per il servizio idrico, n. 186/2020/R/idr.

Conclusioni

La prescrizione bollette deve essere verificata prima di pagare una richiesta proveniente da una società di recupero crediti.

Per le fatture di luce, gas e acqua il termine è generalmente di due anni, mentre per altre prestazioni periodiche può trovare applicazione il termine quinquennale. La cessione del credito non interrompe la prescrizione e non cancella il tempo già trascorso.

La raccomandata con ricevuta di ritorno non è l’unico mezzo idoneo a interrompere il termine. La società deve però dimostrare che una richiesta scritta, chiara e tempestiva sia effettivamente giunta al debitore.

Se questa prova manca, oppure se tra un atto interruttivo e il successivo è decorso l’intero termine previsto dalla legge, il debitore può eccepire la prescrizione e contestare la richiesta di pagamento.

Ogni situazione deve comunque essere valutata attraverso l’esame delle fatture, delle comunicazioni ricevute e della documentazione relativa alla cessione del credito.


Riferimenti normativi

  • articoli 1219, 1260, 1263 e 1264 del Codice civile;
  • articolo 2697 del Codice civile;
  • articoli 2934, 2938 e 2940 del Codice civile;
  • articoli 2943, 2944, 2945 e 2948, n. 4, del Codice civile;
  • articolo 1, commi 4 e 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • deliberazioni ARERA n. 97/2018/R/com, n. 569/2018/R/com, n. 184/2020/R/com e n. 186/2020/R/idr.

Domande frequenti

La prescrizione delle bollette opera automaticamente?

No. La prescrizione deve essere espressamente eccepita dal debitore. Il giudice non può rilevarla d’ufficio.

La cessione del credito fa ripartire la prescrizione?

No. Il nuovo creditore subentra nella posizione del precedente titolare e il termine continua a decorrere.

La comunicazione della cessione interrompe la prescrizione?

Non necessariamente. La semplice informazione sull’avvenuta cessione non basta. La comunicazione può interrompere la prescrizione soltanto se contiene anche una chiara richiesta scritta di pagamento e ne viene provata la ricezione.

Senza una raccomandata A/R il credito è automaticamente prescritto?

No. La raccomandata A/R non è l’unico mezzo utilizzabile. Il creditore deve tuttavia provare con mezzi idonei il contenuto e la ricezione dell’atto interruttivo.

Una telefonata della società di recupero crediti interrompe la prescrizione?

Di regola no, perché la costituzione in mora richiede una richiesta scritta.

Chiedere una rateizzazione può interrompere la prescrizione?

Può accadere. Una richiesta di rateizzazione potrebbe essere interpretata come riconoscimento del debito ai sensi dell’articolo 2944 del Codice civile. È quindi necessario verificare il credito prima di formulare proposte di pagamento.


Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


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