Hai sottoscritto un contratto che contiene una clausola secondo cui il mancato rispetto anche di una sola obbligazione comporta la risoluzione del rapporto. Una delle parti non adempie e l’altra pretende di considerare immediatamente sciolto il contratto.
Ma è davvero sufficiente avere inserito questa previsione per ottenere la risoluzione?
La risposta è no, almeno non in tutti i casi.
La clausola risolutiva espressa, disciplinata dall’articolo 1456 del Codice civile, consente alle parti di stabilire anticipatamente quali inadempimenti possano determinare lo scioglimento del contratto senza necessità di una sentenza costitutiva.
Tuttavia, non basta una formula generica che richiami indistintamente tutte le obbligazioni contrattuali. Occorre individuare con sufficiente precisione gli obblighi il cui mancato rispetto può determinare la risoluzione.
Inoltre, anche quando la clausola è valida, il contratto non si scioglie per il solo fatto che si sia verificato l’inadempimento: è necessaria una dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola.
Che cos’è la clausola risolutiva espressa?
La clausola risolutiva espressa è una previsione contrattuale mediante la quale le parti concordano che l’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente individuate possa determinare la risoluzione del rapporto.
L’articolo 1456 c.c. prevede infatti che i contraenti possano stabilire espressamente la risoluzione del contratto quando una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità concordate.
La particolarità di questo meccanismo consiste nel fatto che le parti attribuiscono preventivamente uno specifico rilievo all’adempimento di determinate obbligazioni.
Nella normale risoluzione giudiziale per inadempimento, l’articolo 1455 c.c. impone di verificare che l’inadempimento non sia di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.
Quando opera una valida clausola risolutiva espressa, invece, il giudice non è chiamato a effettuare la stessa valutazione della gravità dell’inadempimento prevista dall’articolo 1455 c.c., poiché le parti hanno già individuato gli obblighi considerati determinanti.
Questo non significa, però, che qualsiasi contestazione possa giustificare lo scioglimento del contratto.
Occorre sempre verificare l’effettiva sussistenza dell’inadempimento, la sua imputabilità e il rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Quando la clausola è troppo generica?
È questo uno degli aspetti più importanti della disciplina.
Nei contratti predisposti utilizzando modelli standard si incontrano frequentemente formule di questo tipo:
«Il presente contratto si intenderà risolto in caso di mancato rispetto, anche di una sola, delle obbligazioni assunte dalle parti».
Una disposizione apparentemente molto rigorosa, che sembrerebbe attribuire a ciascuna parte il potere di sciogliere il contratto per qualsiasi violazione.
In realtà, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, una previsione che richiami genericamente tutte le obbligazioni contrattuali non costituisce, di regola, una clausola risolutiva espressa idonea a produrre gli effetti dell’articolo 1456 c.c.
La ragione è semplice: la legge richiede che siano individuate le obbligazioni il cui inadempimento è stato preventivamente considerato determinante.
Una clausola riferita indistintamente a qualsiasi obbligo non realizza questa individuazione.
La genericità non comporta necessariamente la nullità dell’intero contratto, ma impedisce di attribuire alla previsione gli effetti propri della clausola risolutiva espressa.
Rimane eventualmente possibile chiedere la risoluzione secondo le regole ordinarie, dimostrando che l’inadempimento non sia di scarsa importanza.
Che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione?
Il principio è stato chiaramente ribadito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, con l’ordinanza n. 32681 del 12 dicembre 2019.
La controversia riguardava un contratto con il quale un soggetto aveva trasferito un immobile in cambio dell’impegno dei beneficiari a prestargli assistenza.
Il contratto prevedeva la risoluzione in caso di inadempimento degli obblighi assunti, senza individuarli specificamente ai fini della clausola risolutiva.
La Cassazione ha confermato che una previsione formulata in termini generici non poteva produrre la risoluzione di diritto prevista dall’articolo 1456 c.c.
La Corte ha inoltre precisato che, in questa situazione, occorre valutare l’importanza dell’inadempimento nell’economia complessiva del contratto.
Leggi il testo integrale dell’ordinanza n. 32681/2019.
Il medesimo orientamento è stato ripreso dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, con l’ordinanza n. 23879 del 3 settembre 2021.
In questa seconda pronuncia, relativa a un rapporto contrattuale riguardante l’organizzazione di manifestazioni ciclistiche, la Corte ha nuovamente sottolineato la necessità di individuare specificamente le obbligazioni rilevanti.
Ha inoltre confermato che l’esistenza di una clausola risolutiva espressa non impedisce di chiedere la risoluzione ordinaria per altri inadempimenti, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Leggi il testo integrale dell’ordinanza n. 23879/2021.
Un esempio pratico: come distinguere una clausola generica da una specifica
Immaginiamo, a titolo puramente esemplificativo, un contratto di fornitura che preveda il pagamento del prezzo in tre rate.
Una clausola che si limiti a stabilire la risoluzione per la violazione di qualsiasi obbligazione contrattuale rischia di essere considerata una semplice clausola di stile.
Diversamente, una disposizione che preveda espressamente la possibilità di risolvere il contratto per il mancato pagamento della seconda rata entro il termine concordato individua una specifica obbligazione e il comportamento rilevante.
Naturalmente, anche in questa seconda ipotesi, occorrerà verificare l’intero contenuto del contratto, la concreta condotta delle parti e l’effettivo verificarsi dell’inadempimento.
Non è quindi sufficiente inserire l’espressione «clausola risolutiva espressa» per rendere automaticamente efficace qualsiasi previsione contrattuale.
Ciò che conta è il contenuto sostanziale della clausola, non il titolo che le parti le hanno attribuito.
Il contratto si risolve automaticamente quando una parte non adempie?
No. Questo è un equivoco piuttosto frequente.
L’articolo 1456, secondo comma, c.c. stabilisce che la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra di volersi avvalere della clausola.
Pertanto, anche quando l’inadempimento riguarda un’obbligazione specificamente individuata, occorre che la parte legittimata manifesti la propria volontà di sciogliere il contratto.
La dichiarazione deve essere chiara e deve giungere a conoscenza del destinatario secondo le regole applicabili agli atti recettizi.
Per ragioni probatorie, è normalmente opportuno utilizzare una comunicazione scritta, trasmessa mediante PEC o raccomandata, che consenta di documentare il contenuto della dichiarazione e la sua ricezione.
Non basta necessariamente una generica contestazione dell’inadempimento o un semplice sollecito.
È importante che risulti inequivocabilmente la volontà di avvalersi della clausola contrattuale.
La risoluzione opera di diritto quando ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge. Tuttavia, se la controparte ne contesta la validità o l’efficacia, può rendersi necessario un giudizio per accertare l’avvenuta risoluzione e regolarne le conseguenze.
Clausola risolutiva espressa e diffida ad adempiere: quali differenze?
I due strumenti vengono talvolta confusi, ma presentano caratteristiche differenti.
La clausola risolutiva espressa, prevista dall’articolo 1456 c.c., presuppone un accordo contrattuale che individui anticipatamente le obbligazioni rilevanti. Successivamente, in presenza dell’inadempimento, occorre la dichiarazione di volersi avvalere della clausola.
La diffida ad adempiere, disciplinata dall’articolo 1454 c.c., consiste invece nell’intimazione scritta rivolta alla parte inadempiente affinché esegua la prestazione entro un termine congruo, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto sarà risolto.
Per la diffida il termine non può normalmente essere inferiore a quindici giorni, salvo le eccezioni previste dalla stessa disposizione.
La clausola risolutiva espressa non richiede invece, come regola generale, l’assegnazione di un nuovo termine di quindici giorni: occorre rispettare quanto pattuito e verificare che siano maturati i presupposti per esercitarla.
La scelta del rimedio è importante, perché comunicazioni formulate impropriamente possono avere conseguenze sulla successiva gestione della controversia.
Il funzionamento della diffida è approfondito anche nell’articolo L’impresa non rispetta i tempi: quando inviare una diffida ad adempiere nell’appalto.
Che cosa succede nei contratti di locazione?
La clausola risolutiva espressa può essere prevista anche nei contratti di locazione, ma occorre considerare la disciplina specifica del rapporto.
Ad esempio, per la morosità nelle locazioni abitative assumono particolare rilievo l’articolo 5 della legge n. 392/1978 e le disposizioni sulla sanatoria della morosità previste dall’articolo 55 della stessa legge.
Non è quindi corretto ritenere che una previsione contrattuale consenta sempre di superare le garanzie stabilite dalla disciplina applicabile.
Inoltre, la dichiarazione di risoluzione non autorizza il proprietario a riprendere materialmente possesso dell’immobile con iniziative autonome, come cambiare le serrature o impedire l’accesso al conduttore.
Quando l’immobile non viene restituito spontaneamente, occorre utilizzare gli strumenti giudiziari previsti dall’ordinamento.
Per le conseguenze del mancato pagamento dei canoni si può consultare anche l’approfondimento Affitto non pagato: quando la morosità consente davvero lo sfratto?.
Le conseguenze della risoluzione e il risarcimento dei danni
La risoluzione del contratto non risolve necessariamente tutte le questioni economiche tra le parti.
Possono rimanere controversi i pagamenti già effettuati, le prestazioni eseguite, le somme da restituire e gli eventuali danni.
Gli effetti restitutori devono essere valutati secondo la natura del contratto e la disciplina applicabile, distinguendo, tra l’altro, i rapporti a esecuzione continuata o periodica.
Inoltre, la risoluzione non comporta automaticamente il diritto a ottenere qualsiasi somma richiesta a titolo risarcitorio.
Il danno deve essere allegato e provato secondo le regole applicabili, dimostrando il collegamento con l’inadempimento.
Nei preliminari di compravendita può essere necessario distinguere anche tra risoluzione, recesso e sorte della caparra confirmatoria.
Su questo tema è disponibile l’articolo Caparra confirmatoria nel preliminare di vendita: quando si perde e quando si ha diritto al doppio.
Quali documenti conservare e quali errori evitare?
Prima di dichiarare risolto un contratto è opportuno raccogliere la documentazione necessaria a ricostruire il rapporto.
In particolare:
- il contratto sottoscritto, comprese condizioni generali e allegati;
- eventuali accordi integrativi o successive modifiche;
- fatture, ricevute e documentazione dei pagamenti;
- comunicazioni tra le parti, PEC, raccomandate e messaggi;
- documentazione relativa all’inadempimento contestato;
- eventuali solleciti, contestazioni e dichiarazioni già trasmesse.
Occorre soprattutto evitare di considerare automaticamente sciolto il rapporto senza avere prima verificato la specificità della clausola, la sussistenza dell’inadempimento e le modalità con cui esercitare il diritto.
Anche la condotta della parte che intende avvalersene può assumere rilievo, specialmente quando abbia tollerato precedenti inadempimenti o tenuto comportamenti suscettibili di incidere sul legittimo esercizio della clausola.
FAQ
Una clausola che prevede la risoluzione per qualsiasi inadempimento è valida?
Una previsione genericamente riferita a tutte le obbligazioni contrattuali non è normalmente idonea a produrre gli effetti dell’articolo 1456 c.c. Rimane possibile valutare la risoluzione secondo le regole ordinarie.
Serve sempre una sentenza per sciogliere il contratto?
No. Se esiste una valida clausola risolutiva espressa e ricorrono i presupposti richiesti, la risoluzione opera di diritto con la dichiarazione di volersene avvalere. In caso di contestazione può però essere necessario un giudizio di accertamento.
Occorre concedere quindici giorni alla controparte?
Non necessariamente. Il termine ordinario di quindici giorni riguarda la diffida ad adempiere dell’articolo 1454 c.c., non ogni dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Una clausola generica impedisce di chiedere comunque la risoluzione?
No. Se l’inadempimento non è di scarsa importanza, può essere possibile ottenere la risoluzione secondo gli articoli 1453 e 1455 c.c., anche quando la clausola risolutiva espressa non sia operante.
Se il contratto è risolto, il risarcimento del danno è automatico?
No. La risoluzione e il risarcimento sono questioni distinte. Il danno deve essere dimostrato secondo le regole applicabili al rapporto.
Conclusioni
La clausola risolutiva espressa può rappresentare uno strumento utile per disciplinare le conseguenze dell’inadempimento, ma deve essere formulata correttamente.
Una previsione che richiami indistintamente ogni obbligazione contrattuale può risultare inefficace proprio quando una parte intende utilizzarla.
Prima di comunicare lo scioglimento del rapporto, oppure di contestare una risoluzione già dichiarata dalla controparte, è quindi opportuno fare esaminare il contratto, le comunicazioni intercorse e le circostanze dell’inadempimento, così da individuare il rimedio giuridico effettivamente utilizzabile.
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.



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