Quando una persona muore, gli eredi non ricevono soltanto i suoi beni.
Nell’eredità possono rientrare anche debiti verso banche, fornitori, amministrazione finanziaria, condominio, privati o altri creditori.
Per questo motivo, prima di compiere atti sui beni del defunto, è importante ricostruire con attenzione la situazione patrimoniale e comprendere quali effetti possano derivare dall’accettazione dell’eredità.
Una decisione presa troppo rapidamente può infatti esporre l’erede al pagamento dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.
Essere chiamati all’eredità non significa essere già eredi
Alla morte di una persona, i soggetti individuati dalla legge o dal testamento sono inizialmente semplici chiamati all’eredità.
Il chiamato non diventa automaticamente erede.
Per acquistare l’eredità è necessaria l’accettazione, che può essere:
- espressa;
- tacita;
- pura e semplice;
- con beneficio d’inventario.
Il chiamato può anche rinunciare all’eredità.
La distinzione è fondamentale perché soltanto chi acquista la qualità di erede subentra, in linea generale, nei rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto.
Che cosa accade con l’accettazione pura e semplice?
Con l’accettazione pura e semplice il patrimonio del defunto e quello dell’erede si confondono.
L’erede subentra nei beni, nei crediti e nei debiti ereditari.
Se i beni lasciati dal defunto non sono sufficienti a pagare tutti i debiti, l’erede può quindi essere chiamato a rispondere anche con il proprio patrimonio personale.
Un esempio
Il defunto lascia:
- beni per un valore complessivo di 40.000 euro;
- debiti per 90.000 euro.
Se l’eredità viene accettata puramente e semplicemente, l’erede non risponde soltanto con i 40.000 euro ricevuti.
Potrebbe essere tenuto a pagare anche la parte residua del debito utilizzando i propri beni personali.
Per questo motivo non è prudente accettare un’eredità senza avere prima verificato, per quanto possibile, l’effettiva consistenza dell’attivo e del passivo.
L’accettazione può essere anche tacita
Non sempre l’accettazione avviene mediante una dichiarazione formale davanti al notaio o al cancelliere.
L’articolo 476 del codice civile prevede l’accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Possono assumere rilievo, secondo le circostanze:
- la vendita di un bene ereditario;
- la riscossione di un credito spettante all’eredità;
- la disposizione di somme appartenenti al defunto;
- la voltura e la successiva alienazione di un immobile;
- la cessione dei diritti successori;
- il compimento di atti che eccedono la mera conservazione dei beni.
Non ogni attività relativa all’eredità costituisce però automaticamente accettazione.
Gli atti puramente conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea possono essere compiuti dal chiamato senza acquistare necessariamente la qualità di erede, purché non si comporti concretamente come titolare definitivo del patrimonio ereditario.
La valutazione dipende quindi dal contenuto e dalle finalità dell’atto compiuto.
Il pagamento di un debito del defunto comporta accettazione?
Non esiste una risposta valida in ogni caso.
Se il chiamato paga un debito ereditario utilizzando denaro appartenente al defunto, il comportamento potrebbe assumere il significato di un atto dispositivo del patrimonio ereditario e concorrere a dimostrare un’accettazione tacita.
Diversa può essere la situazione quando il pagamento viene effettuato con denaro proprio, per ragioni personali, familiari o morali, senza utilizzare beni ereditari e senza manifestare la volontà di assumere la qualità di erede.
Anche in questo caso, tuttavia, è necessario valutare concretamente le modalità del pagamento e il comportamento complessivo del chiamato.
Prima di pagare debiti, riscuotere somme o utilizzare beni del defunto è quindi opportuno verificare se l’atto possa essere interpretato come accettazione tacita.
Come funziona l’accettazione con beneficio d’inventario?
L’accettazione con beneficio d’inventario consente di mantenere separati:
- il patrimonio del defunto;
- il patrimonio personale dell’erede.
L’erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati soltanto entro il valore dei beni ricevuti.
Riprendendo l’esempio precedente, se l’attivo ereditario è pari a 40.000 euro e i debiti ammontano a 90.000 euro, l’erede che conserva validamente il beneficio d’inventario non è tenuto a soddisfare i creditori oltre il valore dell’eredità.
Il beneficio d’inventario non elimina i debiti del defunto.
Evita però, in presenza dei relativi presupposti e purché siano rispettate le regole della procedura, che tali debiti si estendano al patrimonio personale dell’erede.
Come si accetta con beneficio d’inventario?
L’accettazione beneficiata deve essere espressa.
La dichiarazione viene ricevuta:
- da un notaio;
- oppure dal cancelliere del tribunale competente in relazione all’ultimo domicilio del defunto.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, cioè dalla descrizione completa dei beni, dei crediti e delle passività appartenenti all’eredità.
Non è quindi sufficiente dichiarare genericamente di volere accettare con beneficio.
Occorre rispettare le forme, i termini e gli adempimenti previsti dalla legge.
Quali sono i termini?
I termini dipendono soprattutto dal fatto che il chiamato sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Chiamato nel possesso dei beni
Chi si trova nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dal momento in cui ha avuto notizia della devoluzione dell’eredità.
Se l’inventario non viene completato nel termine, salvo eventuale proroga concessa nei casi previsti dalla legge, il chiamato può essere considerato erede puro e semplice.
Una volta completato l’inventario, qualora non abbia già dichiarato di accettare, deve decidere entro i successivi quaranta giorni se accettare o rinunciare.
Chiamato non nel possesso dei beni
Chi non è nel possesso dei beni ereditari può, in linea generale, esercitare il diritto di accettare entro dieci anni dall’apertura della successione.
Se dichiara di accettare con beneficio d’inventario, deve fare l’inventario entro tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga concessa dal Tribunale per giusti motivi.
Se invece compie prima l’inventario, deve dichiarare l’accettazione entro quaranta giorni dal suo completamento.
I termini devono essere valutati con particolare attenzione, perché la loro inosservanza può determinare la perdita del beneficio, e in questo caso si diviene erede puro e semplice, oppure del diritto di accettare.
Che cosa significa essere nel possesso dei beni ereditari?
Il possesso non richiede necessariamente che il chiamato abbia materialmente con sé tutti i beni del defunto.
Può essere sufficiente avere la concreta disponibilità anche soltanto di una parte del patrimonio ereditario.
La questione può presentarsi, ad esempio, quando il chiamato:
- viveva con il defunto;
- conserva le chiavi dell’abitazione;
- utilizza l’immobile o i beni mobili;
- gestisce documenti, denaro o valori;
- dispone concretamente dei beni lasciati dal defunto.
Poiché dalla situazione di possesso derivano termini molto più stringenti, non è prudente presumere di avere dieci anni per decidere senza verificare prima la situazione concreta.
Quando è obbligatorio il beneficio d’inventario?
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria, tra gli altri, quando gli eredi sono:
- minori;
- interdetti;
- inabilitati;
- persone giuridiche, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per i minori e per le persone sottoposte a misure di protezione sono inoltre necessari gli atti autorizzativi prescritti dalla legge.
La finalità è impedire che soggetti particolarmente vulnerabili subiscano conseguenze patrimoniali derivanti da un’accettazione pura e semplice.
L’erede beneficiato può amministrare liberamente i beni?
No.
Chi accetta con beneficio d’inventario deve rispettare specifiche regole nella gestione e nella liquidazione del patrimonio ereditario.
La vendita o il compimento di determinati atti sui beni ereditari può richiedere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
L’erede deve inoltre amministrare il patrimonio ereditario tenendo conto dei diritti dei creditori e dei legatari.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge può comportare la decadenza dal beneficio, con la conseguenza che l’erede venga considerato puro e semplice e possa essere chiamato a rispondere dei debiti anche con il proprio patrimonio.
Il beneficio d’inventario non è quindi soltanto una formula protettiva: è una vera procedura, che deve essere gestita correttamente.
Come rispondono più coeredi dei debiti?
Quando vi sono più eredi, l’articolo 752 del codice civile stabilisce, in linea generale, che ciascuno contribuisce al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alla propria quota, salvo diversa disposizione del testatore.
Se, ad esempio, tre eredi acquistano ciascuno un terzo dell’eredità, ciascuno sarà normalmente tenuto a sostenere un terzo dei debiti ereditari.
Occorre però distinguere i rapporti interni tra coeredi dai rapporti con i creditori e verificare la natura del singolo debito.
Per alcune obbligazioni possono infatti operare regole particolari.
È quindi opportuno evitare l’affermazione, troppo generica, secondo cui ogni erede sarebbe sempre e automaticamente obbligato per l’intero.
I debiti tributari passano agli eredi?
In linea generale, gli eredi possono rispondere dei debiti tributari del defunto secondo le norme applicabili alla singola imposta.
Le sanzioni amministrative tributarie riferibili personalmente al defunto non sono invece trasmissibili agli eredi.
Rimangono tuttavia da verificare:
- l’imposta dovuta;
- gli interessi;
- la natura delle somme richieste;
- la qualità di erede;
- l’eventuale rinuncia;
- l’accettazione con beneficio d’inventario;
- la corretta notificazione degli atti.
Quando arriva una richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’agente della riscossione, non è quindi corretto pagare o respingere automaticamente tutto senza esaminare separatamente le diverse voci.
Le multe stradali passano agli eredi?
Le sanzioni amministrative pecuniarie hanno carattere personale e, in linea generale, non si trasmettono agli eredi.
Questo principio non significa però che ogni somma collegata al veicolo o al rapporto giuridico del defunto sia automaticamente estinta.
Occorre distinguere la sanzione vera e propria da eventuali obbligazioni patrimoniali di diversa natura.
Che cosa accade con i debiti condominiali?
Se nell’eredità rientra un immobile in condominio, possono esservi:
- debiti condominiali già maturati prima della morte;
- spese maturate successivamente;
- obblighi legati alla conservazione o alla gestione dell’immobile.
La responsabilità deve essere ricostruita considerando il momento in cui le spese sono sorte, l’acquisto della qualità di erede, le quote ereditarie e le regole proprie del condominio.
Anche per questo motivo è importante acquisire dall’amministratore una situazione contabile aggiornata prima di decidere se e come accettare.
Come si rinuncia all’eredità?
La rinuncia deve essere espressa e formale.
Deve essere ricevuta:
- da un notaio;
- oppure dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
Non è sufficiente una scrittura privata, una comunicazione ai parenti o una dichiarazione inviata ai creditori.
La rinuncia:
- non può essere parziale;
- non può essere sottoposta a condizione;
- non può essere soggetta a termine;
- non può essere effettuata soltanto a favore di uno specifico coerede.
Chi rinuncia resta estraneo all’eredità e, in linea generale, non risponde dei debiti ereditari.
Posso tenere i beni e rinunciare ai debiti?
No.
L’eredità non può essere accettata soltanto per la parte attiva e rifiutata per quella passiva.
Non è possibile trattenere immobili, denaro o altri beni del defunto e, contemporaneamente, dichiarare di non volere rispondere delle passività.
Le alternative sono essenzialmente:
- accettare puramente e semplicemente;
- accettare con beneficio d’inventario;
- rinunciare.
Che cosa succede ai figli di chi rinuncia?
La rinuncia di un chiamato può determinare la devoluzione dell’eredità ad altri soggetti secondo le regole della rappresentazione, dell’accrescimento o della successione legittima.
In particolare, in alcuni casi possono subentrare i discendenti del rinunciante.
Ciò significa che la rinuncia del genitore non chiude necessariamente la questione per l’intero nucleo familiare.
Se tra i successivi chiamati vi sono minori, sarà necessario valutare tempestivamente gli adempimenti da compiere e richiedere le autorizzazioni del giudice tutelare.
La dichiarazione di successione equivale ad accettazione?
La dichiarazione di successione è un adempimento di natura fiscale e, considerata isolatamente, non comporta necessariamente accettazione tacita dell’eredità.
Diverso può essere il caso in cui alla dichiarazione si accompagnino ulteriori comportamenti incompatibili con la volontà di restare semplice chiamato, come la vendita, la divisione o la disposizione dei beni.
Anche la voltura catastale deve essere valutata nel contesto complessivo e alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.
È quindi sconsigliabile compiere automaticamente tutti gli adempimenti senza avere prima scelto consapevolmente la strategia successoria.
Come si possono conoscere i debiti del defunto?
Non esiste un’unica banca dati che garantisca una fotografia completa di tutte le passività.
Le verifiche possono comprendere:
- estratti conto bancari;
- contratti di finanziamento;
- comunicazioni dei creditori;
- cartelle e avvisi fiscali;
- situazione condominiale;
- visure ipotecarie e catastali;
- protesti e procedure esecutive;
- contabilità dell’attività professionale o d’impresa;
- utenze e contratti;
- eventuali garanzie prestate dal defunto.
È inoltre necessario verificare non soltanto i debiti già formalmente richiesti, ma anche quelli potenziali o contestati.
L’assenza di lettere di sollecito non dimostra necessariamente che il patrimonio sia privo di passività.
I creditori possono costringere il chiamato a decidere?
Il chiamato non può mantenere indefinitamente una posizione di incertezza a danno dei creditori o degli altri interessati.
Chiunque vi abbia interesse può chiedere al tribunale di fissare un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia.
Decorso inutilmente il termine stabilito dal giudice, il chiamato perde il diritto di accettare.
Si tratta della cosiddetta actio interrogatoria, prevista dall’articolo 481 del codice civile.
Conclusioni
I debiti del defunto non gravano automaticamente su ogni familiare.
Diventano rilevanti per chi acquista la qualità di erede.
La decisione di accettare, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare deve essere presa soltanto dopo avere valutato:
- i beni esistenti;
- i debiti conosciuti o ragionevolmente prevedibili;
- il possesso dei beni ereditari;
- gli atti già compiuti;
- i termini ancora disponibili;
- l’eventuale presenza di minori;
- i costi e gli obblighi della procedura beneficiata.
Il punto più delicato è spesso rappresentato dall’accettazione tacita.
Chi utilizza, vende o dispone dei beni del defunto può diventare erede anche senza avere mai sottoscritto una formale dichiarazione di accettazione.
Per questa ragione, quando la situazione patrimoniale non è chiara, è opportuno evitare iniziative affrettate e ricostruire prima l’intera posizione successoria.
FAQ
I figli devono sempre pagare i debiti dei genitori defunti?
No. Devono risponderne soltanto se acquistano la qualità di eredi. Possono rinunciare oppure accettare con beneficio d’inventario, nel rispetto delle forme e dei termini previsti dalla legge.
Posso rinunciare dopo avere utilizzato il denaro del defunto?
Potrebbe non essere più possibile qualora il comportamento costituisca accettazione tacita. Occorre verificare concretamente quali atti siano stati compiuti.
Se i debiti emergono dopo l’accettazione pura e semplice, posso rinunciare?
No. L’accettazione dell’eredità è irrevocabile. Dopo avere accettato puramente e semplicemente non è più possibile rinunciare.
Con il beneficio d’inventario non pago nulla?
Non necessariamente. I debiti devono essere pagati utilizzando il patrimonio ereditario, ma l’erede non ne risponde oltre il valore dei beni ricevuti, purché conservi validamente il beneficio.
La rinuncia fatta da un genitore vale anche per i figli?
No. I figli possono diventare a loro volta chiamati all’eredità. Se sono minorenni, per rinunciare è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Posso rinunciare soltanto a un immobile gravato da debiti e accettare il resto?
No. L’accettazione e la rinuncia non possono riguardare soltanto una parte dell’eredità.
Quanto tempo ho per rinunciare?
In linea generale il diritto di accettare o rinunciare si prescrive in dieci anni. Tuttavia, chi è nel possesso dei beni ereditari è soggetto a termini molto più brevi e deve attivarsi tempestivamente.
La dichiarazione di successione mi rende automaticamente erede?
Non necessariamente, perché si tratta principalmente di un adempimento fiscale. Gli ulteriori atti compiuti sui beni devono però essere valutati per verificare se vi sia stata accettazione tacita.
Riferimenti normativi principali
- Art. 459 c.c. – Acquisto dell’eredità.
- Art. 470 c.c. – Accettazione pura e semplice o con beneficio d’inventario.
- Art. 476 c.c. – Accettazione tacita.
- Art. 481 c.c. – Fissazione di un termine per l’accettazione.
- Artt. 484 e seguenti c.c. – Accettazione con beneficio d’inventario.
- Art. 490 c.c. – Effetti del beneficio d’inventario.
- Artt. 519 e seguenti c.c. – Rinuncia all’eredità.
- Art. 752 c.c. – Ripartizione dei debiti ereditari tra coeredi.



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