Quando un creditore ottiene una sentenza o un decreto ingiuntivo, spesso la vera difficoltà è capire dove si trovino i beni del debitore e quale forma di pignoramento possa essere concretamente efficace.

Il debitore potrebbe non possedere immobili facilmente individuabili, potrebbe lavorare per un datore di lavoro sconosciuto al creditore oppure avere rapporti bancari presso istituti dei quali non si conoscono gli estremi.

In questi casi il creditore non deve necessariamente procedere alla cieca. L’articolo 492-bis del codice di procedura civile consente infatti, a determinate condizioni, di effettuare una ricerca telematica dei beni da pignorare.

Che cos’è la ricerca telematica prevista dall’articolo 492-bis c.p.c.?

L’articolo 492-bis c.p.c. permette all’ufficiale giudiziario, su richiesta del legale del creditore, di accedere telematicamente alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, a quelle dell’Agenzia delle Entrate contenenti informazioni utili per l’individuazione dei beni e dei crediti appartenenti al debitore.

La ricerca può consentire di individuare, ad esempio:

  • rapporti intrattenuti con banche o altri intermediari finanziari;
  • redditi dichiarati dal debitore;
  • eventuali datori di lavoro o altri sostituti d’imposta;
  • pensioni o altri redditi periodici;
  • contratti o atti registrati;
  • crediti vantati dal debitore verso soggetti terzi;
  • beni mobili o immobili risultanti dalle banche dati accessibili.

La ricerca non equivale però a una completa indagine patrimoniale privata e non garantisce necessariamente di conoscere il saldo esatto di un conto corrente. Consente soprattutto di individuare l’esistenza di rapporti o fonti di reddito che potrebbero essere sottoposti a esecuzione.

Quali documenti deve avere il creditore?

Nella procedura ordinaria, il creditore deve essere munito di:

  1. un titolo esecutivo;
  2. un atto di precetto regolarmente notificato.

Il titolo esecutivo può essere, per esempio:

  • una sentenza di condanna;
  • un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
  • un decreto ingiuntivo non opposto divenuto definitivo e quindi esecutivo;
  • un verbale di conciliazione avente efficacia esecutiva;
  • un assegno o una cambiale, nei casi previsti dalla legge;
  • un atto pubblico o una scrittura privata autenticata contenente un’obbligazione di pagamento.

Il precetto è invece l’atto con il quale il creditore intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendolo che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Una semplice fattura, un sollecito di pagamento o una raccomandata di messa in mora, da soli, non sono normalmente sufficienti per chiedere la ricerca telematica. Prima occorre ottenere un titolo esecutivo.

È ancora necessaria l’autorizzazione del presidente del tribunale?

No. A seguito della riforma del processo civile, il creditore munito del titolo esecutivo e del precetto può rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L’autorizzazione del presidente del tribunale resta necessaria soltanto in una situazione particolare: quando il creditore, dimostrando che vi è pericolo nel ritardo, chiede di eseguire la ricerca prima della notificazione del precetto oppure prima che sia decorso il termine ordinario previsto dall’articolo 482 c.p.c.

In questa ipotesi eccezionale il creditore deve spiegare e documentare le ragioni per le quali attendere potrebbe compromettere la possibilità di recuperare il credito.

Potrebbe accadere, per esempio, quando vi siano elementi concreti dai quali risulti che il debitore stia rapidamente trasferendo, sottraendo o disperdendo il proprio patrimonio.

Non è sufficiente un generico timore che il debitore non paghi.

A quale ufficiale giudiziario deve essere presentata la richiesta?

L’istanza deve essere presentata all’ufficiale giudiziario competente in relazione alla residenza, al domicilio, alla dimora o alla sede del debitore.

Le modalità pratiche possono variare da un ufficio UNEP all’altro. Alcuni uffici prevedono il deposito telematico, altri mantengono specifiche modalità di presentazione allo sportello o per posta.

Che cosa accade dopo la ricerca?

L’ufficiale giudiziario interroga le banche dati disponibili e redige un verbale contenente le banche dati consultate e le risultanze ottenute.

Gli sviluppi successivi dipendono dal tipo di beni individuati.

Se viene individuato un conto corrente

Se la ricerca evidenzia un rapporto bancario, può essere avviato un pignoramento presso terzi nei confronti della banca.

La presenza di un rapporto bancario non significa però necessariamente che sul conto vi siano somme sufficienti. Il conto potrebbe essere privo di disponibilità, avere un saldo modesto oppure essere già colpito da altri vincoli.

Sarà la banca, quale terzo pignorato, a dover dichiarare se esistano somme dovute al debitore e in quale misura esse siano disponibili.

Se viene individuato il datore di lavoro

Quando emerge un rapporto di lavoro, può essere pignorata una parte dello stipendio nei limiti stabiliti dalla legge.

Per i crediti ordinari, come quelli derivanti da fatture, prestiti o inadempimenti contrattuali, la quota normalmente pignorabile è pari a un quinto dello stipendio netto, salve le regole particolari applicabili in presenza di altri pignoramenti, cessioni del quinto o crediti di diversa natura.

Se viene individuata una pensione

Anche la pensione può essere pignorata, ma solo nel rispetto del minimo impignorabile e delle ulteriori limitazioni previste dalla legge.

Non tutta la pensione può quindi essere destinata al creditore.

Se vengono individuati crediti verso altri soggetti

Il debitore potrebbe vantare crediti nei confronti di clienti, committenti, locatari o altri soggetti.

Ad esempio il debitore affitta un immobile ad un soggetto terzo, il creditore può chiedere che l’affitto, sino alla concorrenza del proprio credito gli venga direttamente corrisposto dal terzo conduttore.

Quindi anche tali somme possono essere sottoposte a pignoramento presso terzi, purché il credito sia giuridicamente esistente e individuabile.

Se vengono individuati beni mobili

Quando la ricerca permette di individuare cose appartenenti al debitore, l’ufficiale giudiziario può procedere secondo le regole del pignoramento mobiliare.

Occorre tuttavia valutare se i beni abbiano un valore commerciale sufficiente a giustificare le spese dell’esecuzione.

Se vengono trovati più conti o più crediti, vengono pignorati tutti?

Non necessariamente.

Se la ricerca individua più crediti del debitore o più beni nella disponibilità di soggetti terzi, l’ufficiale giudiziario può chiedere al creditore di indicare quali beni intenda sottoporre a esecuzione.

La scelta dovrebbe essere compiuta tenendo conto:

  • dell’importo del credito;
  • della probabile consistenza dei beni;
  • della facilità e rapidità del pignoramento;
  • dei costi della procedura;
  • dell’eventuale presenza di altri creditori;
  • dei limiti di pignorabilità applicabili.

Pignorare indiscriminatamente ogni rapporto individuato non è sempre opportuno. Una corretta strategia esecutiva deve cercare il miglior equilibrio tra probabilità di recupero e costi.

La ricerca interrompe i termini del precetto?

Il deposito dell’istanza di ricerca telematica produce importanti effetti sui termini dell’esecuzione.

L’articolo 481 c.p.c. stabilisce che il precetto perde efficacia se l’esecuzione non viene iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione.

La presentazione dell’istanza prevista dall’articolo 492-bis sospende tale termine. Il termine riprende a decorrere dal momento in cui l’ufficiale giudiziario comunica al creditore di avere concluso le operazioni di ricerca senza avere individuato beni oppure quando il procedimento prosegue secondo le modalità previste dalla legge.

La data di deposito dell’istanza assume quindi particolare importanza e deve essere indicata nell’atto o nel verbale di pignoramento.

Il 492-bis consente sempre di recuperare il credito?

No.

La ricerca telematica è uno strumento importante, ma non può creare beni dove non esistono.

La procedura potrebbe avere esito negativo quando:

  • il debitore non possiede beni o redditi formalmente intestati;
  • i conti correnti risultano vuoti;
  • il debitore percepisce redditi non pignorabili o inferiori ai limiti di legge;
  • i beni sono già gravati da ipoteche o precedenti pignoramenti;
  • il debitore opera attraverso rapporti non risultanti dalle banche dati consultate;
  • le informazioni disponibili non sono aggiornate;
  • il valore dei beni non giustifica i costi dell’esecuzione.

Inoltre, l’esito della ricerca fotografa la situazione risultante dalle banche dati nel momento in cui vengono consultate. Un esito negativo non significa necessariamente che il debitore non acquisirà beni o redditi in futuro.

In alcuni casi potrebbe quindi essere opportuno ripetere successivamente le verifiche, nel rispetto dei presupposti di legge, oppure valutare altre forme di indagine patrimoniale.

Conviene utilizzare sempre la ricerca telematica?

La scelta dipende dalle informazioni già disponibili.

Se il creditore conosce con certezza il datore di lavoro del debitore o la banca presso la quale vengono accreditate somme, potrebbe essere possibile procedere direttamente al pignoramento presso terzi.

La ricerca ex articolo 492-bis è particolarmente utile quando:

  • il creditore non conosce alcun bene aggredibile;
  • le informazioni disponibili sono vecchie o incomplete;
  • precedenti tentativi di pignoramento hanno avuto esito negativo;
  • occorre individuare il datore di lavoro o i rapporti finanziari del debitore;
  • si vuole evitare di notificare pignoramenti casuali a banche con le quali il debitore potrebbe non avere alcun rapporto.

Anche quando il credito è certo, non sempre è economicamente conveniente avviare immediatamente ogni possibile esecuzione. Prima di procedere occorre considerare l’importo da recuperare, i costi, la solvibilità del debitore e la probabilità concreta di ottenere il pagamento.

Conclusioni

Chi possiede un titolo esecutivo non è necessariamente costretto a indovinare dove il debitore tenga il proprio denaro o presso chi lavori.

L’articolo 492-bis c.p.c. permette di utilizzare le banche dati pubbliche per individuare rapporti finanziari, redditi, datori di lavoro, crediti e altri elementi utili all’esecuzione.

Non si tratta però di una garanzia automatica di pagamento. La ricerca può individuare un rapporto bancario senza che vi siano somme sul conto oppure un reddito non interamente pignorabile.

Per questa ragione il recupero del credito deve essere impostato non soltanto sul piano processuale, ma anche attraverso una valutazione preventiva della situazione patrimoniale del debitore e della convenienza economica delle diverse forme di esecuzione.


Riferimenti normativi

  • Art. 492-bis c.p.c. – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
  • Art. 481 c.p.c. – Cessazione dell’efficacia del precetto.
  • Art. 482 c.p.c. – Termine ad adempiere.
  • Artt. 543 e seguenti c.p.c. – Pignoramento presso terzi.
  • Artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-ter disp. att. c.p.c.
  • Art. 13, comma 1-quinquies, D.P.R. n. 115/2002, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 164/2024.

FAQ

Posso chiedere la ricerca dei conti correnti avendo soltanto una fattura non pagata?

Normalmente no. Occorre prima ottenere un titolo esecutivo, per esempio attraverso un decreto ingiuntivo, e notificare il precetto al debitore.

Con il 492-bis si conosce il saldo esatto del conto corrente?

No. La ricerca può individuare l’esistenza del rapporto finanziario. La banca, dopo il pignoramento, dovrà dichiarare se vi siano somme disponibili e in quale misura.

Il debitore viene avvisato prima della ricerca?

Nella procedura ordinaria il debitore ha già ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, quando richiesta, e del precetto. La ricerca nelle banche dati viene però eseguita dall’ufficiale giudiziario senza che sia necessario chiedere preventivamente al debitore quali beni possieda.

Occorre sempre l’autorizzazione del tribunale?

No. Il creditore, mediante il proprio legale, si rivolge direttamente all’ufficiale giudiziario. L’autorizzazione del presidente del tribunale è necessaria quando, per un concreto pericolo nel ritardo, si chiede la ricerca prima della notificazione del precetto o prima della scadenza del termine ordinario.

Se la ricerca non trova nulla, il credito è perso?

No. Il credito continua a esistere, salvo prescrizione. Potrebbero essere valutate ulteriori indagini, nuovi tentativi esecutivi o una successiva verifica della situazione patrimoniale del debitore.

Possono essere cercati anche i beni di una società?

Sì. La procedura può essere utilizzata anche nei confronti di una società debitrice, purché il creditore disponga del titolo esecutivo e del precetto e si rivolga all’UNEP competente in relazione alla sede della società.

Il conto corrente può essere pignorato per intero?

Possono essere vincolate le somme disponibili nei limiti del credito per cui si procede, aumentato nella misura prevista dalla legge. Per stipendi e pensioni già accreditati sul conto si applicano specifiche limitazioni a tutela del debitore.

Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


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