Il vicino ha installato una telecamera sopra la porta di casa, sul balcone o all’ingresso del box. Guardandola, però, sembra che l’obiettivo non inquadri soltanto la sua proprietà: potrebbe riprendere anche il pianerottolo, il cortile condominiale, il tuo ingresso oppure una parte della strada.
Può farlo? È sufficiente dire che la telecamera serve per sicurezza? Deve chiedere il consenso degli altri condomini?
La risposta dipende soprattutto da che cosa viene effettivamente ripreso.
Installare una telecamera per proteggere la propria abitazione non è, di per sé, vietato. Il problema nasce quando la videosorveglianza si estende oltre gli spazi di esclusiva pertinenza e consente di controllare stabilmente aree comuni, proprietà altrui o luoghi pubblici.
Il principio essenziale è quindi semplice: chi protegge la propria casa non acquisisce per questo il diritto di sorvegliare la vita degli altri.
La telecamera del vicino è sempre soggetta al GDPR?
No.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati esclude dal proprio ambito il trattamento effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche.
È il caso, in linea generale, di una telecamera utilizzata esclusivamente per controllare la propria abitazione o le sue pertinenze, purché le immagini rimangano nell’ambito personale e la ripresa sia effettivamente circoscritta agli spazi del proprietario.
Il Garante precisa però che, nel caso della videosorveglianza privata, l’angolo visuale dovrebbe essere limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza, evitando di riprendere cortili, pianerottoli, scale, autorimesse comuni, proprietà di terzi e aree pubbliche o di pubblico passaggio.
La differenza è importante.
Una telecamera che inquadra soltanto il vialetto privato davanti alla propria villetta presenta un problema molto diverso da una telecamera collocata sulla porta di un appartamento che registra continuamente tutti coloro che attraversano il pianerottolo.
Se la telecamera riprende il pianerottolo o il cortile condominiale
Quando le riprese si estendono alle parti comuni o alle proprietà di terzi, non è più possibile dare per scontata l’esenzione prevista per le attività esclusivamente domestiche.
Il Garante lo ha ribadito in un provvedimento del 23 ottobre 2025, relativo proprio a un impianto installato da un privato presso la propria abitazione a Sesto San Giovanni.
Nel caso esaminato, quattro telecamere riprendevano, tra l’altro, il cortile condominiale e una parte della strada pubblica. L’Autorità ha ritenuto applicabile la disciplina sulla protezione dei dati proprio perché le riprese non erano limitate agli spazi di pertinenza esclusiva del proprietario.
Quando il GDPR diventa applicabile, occorre verificare la presenza di una base giuridica, la proporzionalità della sorveglianza, la minimizzazione dei dati raccolti e, quando dovuta, l’informativa alle persone interessate.
Il vicino deve avere il mio consenso?
Non necessariamente.
È un errore frequente pensare che qualsiasi ripresa sia lecita soltanto se tutti coloro che possono essere filmati hanno espresso il proprio consenso.
Il GDPR prevede diverse possibili basi giuridiche. Tra queste vi è il legittimo interesse, che può comprendere, in determinate circostanze, l’esigenza di proteggere la propria abitazione e i propri beni.
Ma non basta affermare genericamente: “Ho paura dei ladri”.
Nel provvedimento di Sesto San Giovanni il Garante ha distinto attentamente le diverse telecamere.
Per le riprese del cortile condominiale non era stato dimostrato un pericolo concreto sufficiente a giustificare il trattamento. Diversamente, per una telecamera esterna posta a tutela di una finestra al piano terreno, il Garante ha riconosciuto che un precedente tentativo di effrazione e le caratteristiche della zona potevano giustificare una limitata estensione della ripresa allo spazio immediatamente prospiciente.
Non era però giustificata la ripresa di un’ampia porzione della strada.
Il principio è quindi quello della proporzionalità: anche quando esiste una reale esigenza di sicurezza, la telecamera deve riprendere soltanto ciò che è necessario per quella finalità.
Non conta soltanto dove è montata la telecamera
Per capire se un impianto è problematico non basta guardare fisicamente dove si trova la videocamera.
Occorre verificare il suo campo effettivo di ripresa.
Una telecamera montata sulla parete privata può avere un obiettivo grandangolare capace di inquadrare tutto il pianerottolo. Al contrario, una telecamera collocata vicino a una parte comune può essere configurata in modo da inquadrare esclusivamente la porta o la finestra da proteggere.
Sono quindi importanti l’orientamento, l’ampiezza dell’inquadratura, lo zoom, eventuali sistemi di oscuramento delle aree estranee e la possibilità di registrare o visualizzare le immagini in tempo reale.
Le linee guida europee e i provvedimenti del Garante richiedono di utilizzare, quando necessario, accorgimenti tecnici che impediscano di acquisire immagini eccedenti rispetto alla finalità perseguita.
Anche vedere le immagini in diretta può essere rilevante
Un altro equivoco consiste nel ritenere che non vi sia alcun problema se la telecamera non registra.
Non è sempre così.
La disciplina sulla protezione dei dati può riguardare già l’acquisizione delle immagini di persone identificabili, anche quando queste vengono soltanto visualizzate e non conservate.
Il Garante lo ha nuovamente ricordato nel provvedimento dell’11 giugno 2026, precisando che la raccolta delle immagini può costituire trattamento di dati personali anche in assenza di memorizzazione.
Quindi la frase “non registro nulla, guardo soltanto dal telefono” non risolve automaticamente il problema.
E se la telecamera registra anche l’audio?
La registrazione dell’audio aumenta ulteriormente l’invasività del sistema.
Nel provvedimento dell’11 giugno 2026 il Garante ha esaminato un impianto che acquisiva sia immagini sia audio e ha ritenuto che, nelle circostanze accertate, la possibilità di registrare le conversazioni insieme all’ampiezza dell’inquadratura violasse il principio di minimizzazione.
Quel caso riguardava uno studio professionale e non un semplice rapporto tra vicini, ma il principio è utile anche nella videosorveglianza domestica: l’acquisizione dell’audio deve essere valutata con particolare cautela e non può essere considerata automaticamente necessaria solo perché la videocamera dispone tecnicamente di un microfono.
Per quanto tempo possono essere conservate le immagini?
Quando trova applicazione il GDPR, le registrazioni non possono essere conservate senza limiti.
La durata deve essere collegata alla finalità concreta del trattamento.
Nel provvedimento del 23 ottobre 2025 il Garante ha richiamato le linee guida europee secondo cui, nell’ordinaria videosorveglianza, la cancellazione dovrebbe normalmente avvenire dopo pochi giorni e ha imposto, in quel caso specifico, la cancellazione delle registrazioni entro 72 ore.
Non si tratta però di un termine automaticamente identico per qualunque impianto: durata, finalità e caratteristiche del sistema devono essere valutate concretamente.
Per gli impianti installati dal condominio sulle parti comuni il Garante indica invece, nelle proprie FAQ, che un periodo non superiore a sette giorni può normalmente costituire un riferimento congruo, salvo particolari esigenze.
Telecamera privata e telecamera del condominio non sono la stessa cosa
Occorre distinguere due situazioni.
Una cosa è la videocamera che il singolo condomino installa per proteggere esclusivamente la propria porta, il proprio box o un altro spazio privato.
Altra cosa è un sistema installato dal condominio per controllare l’ingresso, il cortile, l’autorimessa o altre parti comuni.
Nel secondo caso la videosorveglianza costituisce un trattamento effettuato dal condominio: occorre una deliberazione assembleare secondo la disciplina condominiale, devono essere presenti le informative previste e devono essere rispettate le regole sulla conservazione e sulla gestione delle immagini.
Sul funzionamento e sulla regolarità dell’assemblea può essere utile anche l’approfondimento dedicato alla convocazione dell’assemblea condominiale via email ordinaria.
Quando può entrare in gioco anche il diritto penale?
La violazione delle regole sulla privacy non coincide automaticamente con un reato.
Occorre evitare di confondere i due piani.
L’art. 615-bis del codice penale punisce, in presenza dei relativi presupposti, chi mediante strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi protetti dall’art. 614 c.p.
La disposizione riguarda quindi una forma particolarmente grave di intrusione nella vita privata e non significa che ogni telecamera orientata male integri automaticamente un reato.
La stessa FAQ del Garante richiama però espressamente l’art. 615-bis tra le ragioni per le quali chi installa una telecamera privata deve limitarne l’angolo visuale alle proprie pertinenze.
Che cosa fare se penso che la telecamera del vicino riprenda casa mia?
Prima di agire è importante verificare i fatti.
La semplice presenza di una videocamera non consente sempre di conoscere l’angolo effettivamente ripreso. È quindi utile documentare la posizione dell’apparecchio, verificare se siano presenti cartelli informativi e conservare eventuali comunicazioni nelle quali il proprietario abbia descritto il funzionamento dell’impianto.
Quando sono interessate parti comuni è opportuno informare anche l’amministratore.
Se il trattamento ricade nella disciplina del GDPR, l’interessato può esercitare nei confronti del titolare i diritti previsti dal Regolamento. Se ritiene che il trattamento sia illecito può inoltre presentare un reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 GDPR o rivolgersi all’autorità giudiziaria. Il reclamo al Garante è gratuito.
Occorre invece evitare iniziative come spostare, coprire o danneggiare personalmente la telecamera altrui: una controversia sulla liceità delle riprese non autorizza a intervenire materialmente sull’apparecchio.
Si può chiedere un risarcimento?
La violazione della normativa sulla privacy non comporta automaticamente il diritto a una somma di denaro.
L’art. 82 GDPR prevede il diritto al risarcimento quando dalla violazione sia derivato un danno materiale o immateriale.
Deve quindi essere valutata non soltanto l’eventuale illegittimità del trattamento, ma anche l’esistenza del danno concretamente subito e il rapporto tra violazione e pregiudizio lamentato.
Un recente caso proprio a Sesto San Giovanni
Il provvedimento del Garante n. 727 del 23 ottobre 2025 è particolarmente significativo perché riguarda una situazione molto vicina ai normali conflitti condominiali.
Il proprietario aveva installato quattro telecamere presso la propria abitazione. Alcune riprendevano il cortile comune e altre una porzione molto ampia della strada.
Il Garante ha riconosciuto che una concreta esigenza di sicurezza può, in particolari circostanze, giustificare una ripresa limitata anche dello spazio immediatamente circostante la zona da proteggere. Non ha però ritenuto giustificata una sorveglianza molto più estesa.
Ha pertanto dichiarato illecito il trattamento per violazione, tra l’altro, dei principi di liceità, minimizzazione e trasparenza, applicato una sanzione di 500 euro e imposto specifiche misure sulla conservazione delle immagini.
Il dato importante non è l’importo della sanzione, legato naturalmente alle circostanze del singolo procedimento, ma il criterio affermato: la sicurezza dell’abitazione può essere un interesse legittimo, ma non giustifica una sorveglianza indiscriminata degli spazi circostanti.
FAQ
Il vicino può mettere una telecamera davanti alla porta di casa?
Sì, in linea generale può proteggere la propria abitazione. L’inquadratura dovrebbe però essere limitata allo spazio strettamente necessario e non trasformarsi nel controllo sistematico del pianerottolo o degli ingressi altrui.
Se riprende anche il pianerottolo la telecamera è sempre illegale?
Non è prudente formulare una regola assoluta. La ripresa di aree comuni fa però uscire normalmente la situazione dalla semplice attività domestica e richiede una specifica giustificazione secondo il GDPR. Una generica esigenza di sicurezza può non essere sufficiente.
Serve il consenso di tutti i vicini?
Non necessariamente. Il trattamento può, in determinate condizioni, fondarsi sul legittimo interesse alla sicurezza. Occorre però dimostrarne la necessità e rispettare proporzionalità, minimizzazione e diritti delle persone riprese.
Posso chiedere al vicino di mostrarmi quello che registra?
Se il GDPR trova applicazione e nelle immagini sono presenti dati personali che ti riguardano, possono venire in considerazione i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento, compreso il diritto di accesso, tenendo però conto anche dei diritti di eventuali altre persone presenti nelle immagini.
Posso denunciare il vicino solo perché la telecamera punta verso casa mia?
La direzione apparente della telecamera non basta sempre a stabilire cosa venga realmente ripreso. Prima di scegliere lo strumento di tutela occorre verificare campo visivo, funzionamento dell’impianto, registrazione, eventuale audio e natura degli spazi interessati.
Posso rivolgermi al Garante?
Quando il trattamento ricade nell’ambito della normativa sulla protezione dei dati e si ritiene che questa sia stata violata, è possibile presentare un reclamo al Garante. A seconda della situazione può essere possibile anche la tutela davanti all’autorità giudiziaria.
Conclusioni
Una videocamera installata dal vicino non è automaticamente illegittima.
La questione centrale è stabilire che cosa riprende, perché lo riprende e per quanto tempo conserva le immagini.
Chi installa un sistema per proteggere la propria abitazione può avere un’esigenza pienamente legittima. Tale esigenza, tuttavia, deve essere conciliata con il diritto degli altri a non essere sottoposti a una sorveglianza continua e sproporzionata.
Quando l’obiettivo comprende pianerottoli, cortili, ingressi altrui, balconi o aree pubbliche è quindi necessario esaminare concretamente il sistema, la finalità dichiarata, l’esistenza di effettivi problemi di sicurezza e gli accorgimenti adottati per limitare le riprese.
La soluzione può cambiare significativamente in base alla configurazione dell’impianto e ai documenti disponibili: prima di contestare o difendere l’installazione è quindi opportuno ricostruire con precisione la situazione concreta.
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.



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