Un insulto ricevuto su WhatsApp, un commento offensivo pubblicato su Facebook oppure un’accusa denigratoria diffusa attraverso Instagram possono provocare conseguenze importanti sulla vita personale e professionale.
Ma chi subisce queste offese può chiedere un risarcimento? È necessario che il comportamento costituisca un reato? E come si dimostra il danno subito?
La risposta è che sia l’ingiuria sia la diffamazione possono dare diritto al risarcimento del danno, anche quando la condotta non costituisce reato.
Non è però sufficiente aver ricevuto parole sgradevoli o commenti negativi. Occorre verificare che sia stato commesso un illecito, che questo abbia prodotto un pregiudizio risarcibile e che esista un collegamento causale tra la condotta e il danno lamentato.
La distinzione tra ingiuria e diffamazione rimane importante, soprattutto per individuare correttamente gli strumenti di tutela civile e le procedure da seguire prima di iniziare una causa.
Ingiuria e diffamazione sui social: qual è la differenza?
Nel linguaggio comune, le parole ingiuria e diffamazione vengono spesso utilizzate come sinonimi. Giuridicamente, però, identificano condotte differenti.
L’ingiuria: l’offesa rivolta direttamente alla persona
L’ingiuria consiste nell’offesa all’onore o al decoro di una persona, rivolta direttamente all’interessato.
Si pensi, per esempio, a un messaggio privato inviato tramite WhatsApp o Messenger contenente espressioni gravemente offensive nei confronti del destinatario.
Dal 6 febbraio 2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’ingiuria non costituisce più reato, essendo stato abrogato l’articolo 594 del Codice penale.
La depenalizzazione non ha tuttavia eliminato la tutela dell’onore personale.
L’ingiuria può integrare un illecito civile e comportare un obbligo risarcitorio, qualora ne ricorrano i presupposti.
La diffamazione: l’offesa comunicata ad altre persone
La diffamazione riguarda invece l’offesa alla reputazione di una persona, comunicata a più soggetti in assenza dell’interessato, intesa anche come mancanza di una possibilità di interlocuzione diretta e immediata.
Un esempio può essere rappresentato dalla pubblicazione su Facebook di accuse gravemente denigratorie nei confronti di un professionista, rivolte agli utenti del social network.
La diffamazione continua a costituire reato ai sensi dell’articolo 595 del Codice penale, ma può naturalmente determinare anche responsabilità civile.
Ai fini del risarcimento, dunque, la distinzione fondamentale non è tra comportamento penalmente rilevante e comportamento depenalizzato, bensì tra condotta lecita e condotta che abbia ingiustamente leso un diritto della persona, provocando un danno risarcibile.
Offese su WhatsApp, Facebook e nelle chat di gruppo: come distinguerle?
Le modalità di comunicazione assumono particolare importanza quando le espressioni offensive vengono diffuse attraverso strumenti digitali.
Un insulto contenuto in un messaggio privato, indirizzato esclusivamente al destinatario, può integrare un’ingiuria.
Un’accusa denigratoria pubblicata su una bacheca social e accessibile a numerosi utenti può invece costituire diffamazione.
Più complesso è il caso delle chat di gruppo.
La distinzione dipende anche dalla possibilità effettiva della persona offesa di partecipare alla comunicazione e interloquire immediatamente con l’autore.
La Corte di Cassazione ha affrontato questa problematica con la sentenza della Quinta Sezione penale n. 29458 del 12 agosto 2025, relativa a espressioni offensive diffuse durante una diretta TikTok.
La Corte ha chiarito che la semplice possibilità di assistere alla diretta e inserire commenti non equivale necessariamente a una partecipazione diretta e paritaria alla conversazione. Conseguentemente un video offensivo su TikTok integra diffamazione aggravata anche se la persona offesa assiste alla diretta e può commentare, perché questi strumenti non garantiscono un contraddittorio immediato, reale ed effettivo.
Il principio è utile per comprendere come le caratteristiche della comunicazione digitale possano incidere sulla qualificazione della condotta.
Resta comunque necessario esaminare le circostanze concrete, evitando di attribuire automaticamente una determinata qualificazione giuridica a ogni messaggio o commento.
Non ogni insulto o critica negativa dà diritto al risarcimento
Un punto essenziale riguarda i limiti della libertà di espressione.
L’articolo 21 della Costituzione tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Questo diritto comprende anche la possibilità di criticare comportamenti, servizi, attività professionali e decisioni altrui.
Una recensione negativa su un ristorante, per esempio, non costituisce automaticamente un illecito civile.
Affermare di aver ricevuto un servizio insoddisfacente oppure di non essere rimasti soddisfatti del comportamento di un professionista può rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica.
Diverso è attribuire pubblicamente a quella persona comportamenti disonesti mai verificatisi, oppure utilizzare espressioni gratuitamente umilianti e denigratorie.
Nella valutazione della liceità delle espressioni assumono rilievo il contesto, il fondamento fattuale della critica e le modalità espressive utilizzate.
Il diritto di critica non coincide con un diritto illimitato di offendere.
Allo stesso tempo, non qualsiasi valutazione negativa può essere considerata fonte di responsabilità civile.
Quali danni possono essere risarciti?
La responsabilità civile per ingiuria e diffamazione trova il proprio fondamento, principalmente, negli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, nell’ambito della tutela dei diritti della personalità.
Il danno risarcibile può essere patrimoniale oppure non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale
È quello che assume maggiore rilievo nelle controversie relative alle offese personali e alla reputazione.
Un messaggio ingiurioso o una pubblicazione diffamatoria possono provocare sofferenza morale, mortificazione personale o conseguenze negative sulla vita di relazione.
La diffusione di accuse denigratorie può inoltre incidere sulla considerazione sociale e professionale della persona interessata.
Occorre tuttavia distinguere la lesione del diritto dalle conseguenze concretamente prodotte.
Il fatto che un’espressione sia illecita non significa che sia automaticamente dimostrato un danno non patrimoniale risarcibile.
Il danno patrimoniale
Talvolta le conseguenze possono essere anche economiche.
Immaginiamo che un commerciante venga pubblicamente accusato, senza fondamento, di vendere prodotti contraffatti.
Se, in conseguenza della diffusione di tali affermazioni, perde rapporti commerciali o subisce una diminuzione documentabile degli affari, potrebbe domandare anche il risarcimento del danno patrimoniale.
In questo caso è necessario dimostrare non soltanto la perdita economica, ma anche il collegamento causale tra il comportamento illecito e il pregiudizio lamentato.
La semplice affermazione di aver subito una diminuzione della clientela non è sufficiente.
Il danno alla reputazione deve essere sempre dimostrato?
Sì. Questo è uno degli aspetti più importanti della responsabilità civile.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione distingue tra la condotta lesiva e il danno che ne deriva.
In particolare, Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 19551/2023, ha ribadito che il danno all’immagine e alla reputazione commerciale di una persona giuridica non può essere considerato automaticamente esistente.
La controversia riguardava alcune comunicazioni inviate da un ex dipendente a interlocutori istituzionali, contenenti accuse lesive dell’immagine della società.
Nonostante fosse stata ravvisata la lesività delle espressioni, la domanda risarcitoria era stata rigettata per insufficienza della prova delle conseguenze pregiudizievoli.
La pronuncia evidenzia un principio di particolare rilevanza: la lesione della reputazione e il danno risarcibile sono concetti distinti.
La prova del pregiudizio può essere fornita anche attraverso presunzioni, purché fondate su circostanze concrete e significative.
Il caso riguardava una società, ma la necessità di distinguere il fatto lesivo dal danno-conseguenza costituisce un riferimento importante anche nella valutazione delle domande risarcitorie proposte dalle persone fisiche.
Come si dimostra il danno causato da un’offesa sui social?
La prova assume un ruolo centrale.
Chi chiede il risarcimento deve innanzitutto documentare la condotta contestata.
È opportuno conservare il contenuto dei messaggi, gli screenshot completi delle conversazioni, i collegamenti alle pubblicazioni, le informazioni relative ai profili coinvolti e, quando possibile, i dati che consentano di valutare la diffusione delle espressioni.
Non meno importante è conservare gli elementi relativi alle conseguenze subite.
Possono assumere rilievo, secondo le circostanze, le testimonianze di persone che abbiano avuto conoscenza della pubblicazione, le comunicazioni ricevute successivamente, la documentazione relativa a rapporti professionali compromessi e altri elementi idonei a dimostrare il pregiudizio.
Gli screenshot possono essere prodotti in giudizio, ma la loro attendibilità può essere contestata.
Quando le circostanze lo richiedono, può essere opportuno utilizzare modalità di acquisizione della prova informatica che ne garantiscano maggiormente l’integrità e la provenienza.
È consigliabile conservare il contenuto completo della comunicazione, senza eliminare le parti della conversazione necessarie a comprenderne il contesto.
La cancellazione successiva di un messaggio o di un post non esclude automaticamente la possibilità di agire, ma può rendere più difficile dimostrarne il contenuto e la diffusione.
Quanto si può ottenere come risarcimento per ingiuria o diffamazione?
Non esiste un importo fisso.
Il risarcimento deve essere determinato considerando le conseguenze concretamente accertate.
Un insulto contenuto in una conversazione privata e una grave accusa diffusa pubblicamente a migliaia di persone possono produrre conseguenze molto differenti.
Nella valutazione del danno possono assumere rilevanza la gravità delle espressioni, la loro diffusione, l’eventuale reiterazione delle condotte, il contesto personale o professionale e le conseguenze effettivamente subite.
Quando non sia possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa, ricorrendone i presupposti.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Prima Sezione civile n. 8248 del 27 marzo 2024, ha affrontato il tema della liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa.
La pronuncia ha valorizzato il ricorso ai criteri elaborati dal Tribunale di Milano, tenendo conto di diversi elementi, tra i quali il mezzo utilizzato, la diffusione, la gravità della condotta e le conseguenze sulla vita personale e professionale.
La decisione riguarda specificamente la diffamazione a mezzo stampa: tali criteri possono costituire un riferimento anche per valutare pregiudizi alla reputazione derivanti da altre forme di comunicazione, ma devono essere adattati alle caratteristiche del caso concreto.
È dunque scorretto ritenere che a ogni insulto corrisponda automaticamente un risarcimento di alcune migliaia di euro.
La liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell’esistenza del danno.
Ingiuria depenalizzata: che cosa sono le sanzioni pecuniarie civili?
La depenalizzazione dell’ingiuria ha introdotto una particolarità che merita di essere chiarita.
Il D.Lgs. 7/2016 prevede, per le condotte ingiuriose dolose che rientrano nella disciplina, specifiche sanzioni pecuniarie civili.
Per la fattispecie ordinaria la sanzione è compresa tra 100 e 8.000 euro, mentre per determinate ipotesi aggravate può essere compresa tra 200 e 12.000 euro.
Occorre però evitare un equivoco.
Questi importi non rappresentano il risarcimento spettante alla persona offesa.
Le sanzioni pecuniarie civili hanno una funzione distinta da quella risarcitoria e le relative somme sono devolute alla Cassa delle ammende.
Il danneggiato può invece ottenere il risarcimento del pregiudizio effettivamente accertato.
Si tratta di due conseguenze differenti, sottoposte ai rispettivi presupposti di legge.
Per questa ragione non sarebbe corretto affermare che chi subisce un’ingiuria abbia automaticamente diritto a ricevere una somma compresa tra 100 e 8.000 euro.
Come ottenere il risarcimento senza iniziare immediatamente una causa?
Quando si ritiene di aver subito un’ingiuria o una diffamazione, non è sempre necessario rivolgersi subito al giudice.
Una prima iniziativa può consistere nell’invio di una diffida formale all’autore delle espressioni offensive.
La comunicazione può richiedere, secondo le circostanze, la cessazione della condotta, la rimozione dei contenuti, un’eventuale rettifica e il risarcimento del danno.
La soluzione stragiudiziale può essere particolarmente utile quando il comportamento illecito sia cessato e le parti intendano evitare un contenzioso.
Occorre però valutare attentamente le modalità della richiesta, gli elementi probatori disponibili e l’effettiva consistenza del pregiudizio.
Diffamazione sui social: quando è obbligatoria la mediazione?
L’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria per le controversie civili relative al risarcimento del danno derivante da diffamazione commessa attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità.
La previsione riguarda, quindi, anche le controversie derivanti da contenuti diffamatori diffusi pubblicamente attraverso i social network.
Prima di introdurre la causa civile è necessario esperire il procedimento di mediazione, secondo le regole applicabili.
La mediazione può consentire di raggiungere un accordo sul risarcimento, sulla rimozione delle pubblicazioni e su eventuali ulteriori impegni delle parti.
Per approfondire il funzionamento del procedimento è possibile leggere anche l’articolo Mediazione obbligatoria: se la controparte non si presenta, la causa può andare avanti?.
Risarcimento per ingiuria: quando serve la negoziazione assistita?
Diversa è la situazione per una controversia fondata esclusivamente su un’ingiuria.
L’ingiuria non figura, come autonoma materia, tra quelle sottoposte a mediazione obbligatoria.
Tuttavia, l’articolo 3 del D.L. 132/2014 prevede la negoziazione assistita obbligatoria, salve le eccezioni di legge, per le domande giudiziali aventi a oggetto il pagamento di somme non superiori a 50.000 euro, quando non ricorra un’ipotesi di mediazione obbligatoria.
Pertanto, una domanda esclusivamente risarcitoria per ingiuria, di valore non superiore a 50.000 euro, può richiedere il previo esperimento della negoziazione assistita.
Non bisogna dunque confondere l’assenza dell’obbligo di mediazione con l’assenza di qualsiasi condizione di procedibilità.
La scelta della procedura dipende dalla qualificazione della controversia, dalle domande formulate, dal valore della causa e dalle eventuali eccezioni applicabili.
Sul punto può essere utile anche l’approfondimento Negoziazione assistita: cos’è, quando è obbligatoria e perché non va confusa con la mediazione.
Quanto tempo si ha per chiedere il risarcimento?
Il diritto al risarcimento derivante da un fatto illecito extracontrattuale è soggetto, in linea generale, al termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 2947 del Codice civile.
Il termine decorre secondo le regole applicabili alla conoscibilità del danno e della sua riconducibilità alla condotta.
Per i fatti che la legge considera reato possono trovare applicazione le particolari disposizioni previste dal terzo comma dell’articolo 2947.
È quindi importante non attendere eccessivamente prima di verificare la propria posizione.
I termini possono dipendere dalla natura dell’illecito e dalle caratteristiche della vicenda.
FAQ
1. Si può chiedere il risarcimento per un insulto ricevuto su WhatsApp?
Sì, quando il messaggio integra un illecito e ha prodotto un danno risarcibile. Il fatto che l’ingiuria non costituisca più reato non esclude la responsabilità civile.
2. Una diffamazione su Facebook dà automaticamente diritto al risarcimento?
No. Occorre accertare la condotta illecita, il danno risarcibile e il collegamento causale tra i due. Il pregiudizio può essere dimostrato anche mediante presunzioni.
3. È possibile chiedere il risarcimento senza presentare querela?
Sì. La tutela civile può essere esercitata autonomamente, purché ricorrano i presupposti della responsabilità e siano rispettate le procedure applicabili.
4. Se l’autore cancella il commento offensivo, si può ancora chiedere il risarcimento?
Sì, in presenza dei necessari presupposti. La cancellazione non elimina automaticamente le conseguenze della precedente pubblicazione, ma può rendere più difficile acquisire le prove.
5. Chi riceve un’ingiuria ha diritto a un risarcimento da 100 a 8.000 euro?
No. Quelli sono gli importi previsti per una particolare sanzione pecuniaria civile. Il risarcimento spettante al danneggiato è distinto e dipende dal pregiudizio effettivamente accertato.
6. Prima della causa civile bisogna tentare la mediazione?
Per la diffamazione attraverso mezzi di pubblicità è prevista la mediazione obbligatoria. Per le domande risarcitorie fondate esclusivamente sull’ingiuria può invece trovare applicazione la negoziazione assistita, a seconda del valore e delle caratteristiche della controversia.
Conclusioni
I social network e le applicazioni di messaggistica consentono comunicazioni immediate, ma non eliminano la responsabilità per le offese ingiustamente arrecate agli altri.
Sia l’ingiuria sia la diffamazione possono determinare conseguenze risarcitorie.
La circostanza che l’ingiuria sia stata depenalizzata non significa che il comportamento sia diventato lecito o che la persona offesa sia rimasta priva di tutela.
Allo stesso tempo, non ogni insulto, critica negativa o espressione sgradevole comporta automaticamente un obbligo risarcitorio.
Il punto centrale rimane l’accertamento della condotta illecita e del danno concretamente derivato dalla stessa.
Una corretta valutazione della vicenda richiede l’esame dei messaggi, delle pubblicazioni, del contesto e degli elementi disponibili per dimostrare il pregiudizio.
Prima di intraprendere un’azione civile è pertanto opportuno far esaminare la documentazione e verificare quale procedura sia applicabile, anche per valutare la possibilità di una soluzione stragiudiziale.
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.



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