Nel precedente approfondimento abbiamo parlato della mediazione e dell’importanza di affrontarla correttamente quando costituisce un passaggio necessario prima o durante una causa.
Oggi parliamo invece della negoziazione assistita, uno strumento diverso, che non deve essere confuso con la mediazione.
La differenza fondamentale è semplice: nella mediazione interviene un mediatore imparziale; nella negoziazione assistita, invece, sono le parti, assistite dai rispettivi avvocati, a cercare direttamente una soluzione della controversia.
Anche la negoziazione assistita, in alcuni casi, costituisce una condizione di procedibilità: prima di poter ottenere una decisione del giudice occorre quindi aver compiuto correttamente questo passaggio.
Che cos’è la negoziazione assistita
La negoziazione assistita è disciplinata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge n. 162/2014 e successivamente modificato, in particolare dalla riforma del processo civile.
La legge la definisce come un accordo con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente una controversia tramite l’assistenza degli avvocati.
Non vi è quindi un organismo di mediazione e non vi è un soggetto terzo che conduce l’incontro.
Gli avvocati assistono le rispettive parti nella trattativa e, se viene raggiunto un accordo, contribuiscono a formalizzarlo attribuendogli gli effetti previsti dalla legge.
La negoziazione può essere utilizzata volontariamente in molte controversie relative a diritti disponibili, ma in alcuni casi è obbligatoria.
Quando la negoziazione assistita è obbligatoria
L’articolo 3 del d.l. n. 132/2014 individua principalmente due ipotesi nelle quali la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La prima riguarda le controversie in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
La seconda riguarda chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di una somma non superiore a 50.000 euro.
L’espressione “a qualsiasi titolo” rende la previsione particolarmente ampia: può quindi trattarsi, ad esempio, del mancato pagamento di una fattura, di un credito professionale, del corrispettivo per lavori o servizi, della restituzione di una somma o di un altro credito pecuniario.
Occorre però verificare che non ricorra una delle eccezioni previste dalla legge. In particolare, la negoziazione assistita non sostituisce la mediazione quando la controversia rientra tra quelle per le quali quest’ultima costituisce condizione di procedibilità; inoltre sono previste specifiche esclusioni, tra cui le controversie relative a obbligazioni contrattuali tra professionisti e consumatori e determinati procedimenti giudiziari.
Una delle eccezioni più importanti nella pratica riguarda il decreto ingiuntivo: il procedimento per ingiunzione, compresa l’opposizione, è espressamente escluso dall’obbligo della preventiva negoziazione assistita.
Prima domanda: mediazione o negoziazione assistita?
Questo è probabilmente il punto che crea maggiore confusione.
Immaginiamo di dover recuperare 20.000 euro.
Non è sufficiente guardare l’importo e concludere che sia obbligatoria la negoziazione assistita.
Se la controversia appartiene a una materia per la quale l’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria, trova applicazione quel procedimento.
Per esempio, una controversia in materia di locazione o condominio non diventa una negoziazione assistita soltanto perché riguarda il pagamento di una somma inferiore a 50.000 euro.
Diverso può essere il caso di un normale credito derivante da un rapporto contrattuale tra imprese o professionisti che non rientri nelle materie assoggettate alla mediazione.
Prima di iniziare il giudizio occorre quindi individuare non soltanto l’importo richiesto, ma anche la natura della controversia e il procedimento che si intende utilizzare.
È un controllo particolarmente importante nelle controversie relative a contratti e inadempimenti e nel recupero dei crediti.
Attenzione ai contratti con i consumatori
La legge prevede espressamente che l’obbligo della negoziazione assistita per le domande di pagamento fino a 50.000 euro non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Ciò non significa, però, che la negoziazione assistita sia vietata: le parti possono comunque scegliere volontariamente di utilizzarla per tentare una soluzione amichevole della controversia, quando questa riguarda diritti disponibili.
Tuttavia anche questo conferma perché non sia prudente ragionare soltanto sulla cifra richiesta.
Una fattura di 10.000 euro può essere soggetta alla negoziazione assistita in un caso e non esserlo in un altro.
Decreto ingiuntivo: la negoziazione assistita non deve essere fatta prima
Un’altra eccezione molto importante riguarda il decreto ingiuntivo.
L’articolo 3 esclude espressamente dall’obbligo i procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione.
Ciò significa che il creditore che possiede i presupposti per richiedere un decreto ingiuntivo non deve necessariamente inviare prima l’invito alla negoziazione assistita, anche se il credito è inferiore a 50.000 euro.
È una distinzione pratica importante.
Lo stesso credito, se azionato con un ordinario giudizio di cognizione, potrebbe essere soggetto alla preventiva negoziazione; utilizzando il procedimento monitorio, invece, opera l’esclusione prevista dalla legge.
La scelta dello strumento processuale deve quindi essere effettuata dopo avere esaminato i documenti disponibili e la natura del credito.
Quali altre procedure sono escluse
La negoziazione assistita obbligatoria non si applica inoltre:
- ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.;
- ai procedimenti di opposizione e a quelli incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- ai procedimenti in camera di consiglio;
- all’azione civile esercitata nel processo penale;
- nei casi in cui la legge consente alla parte di stare personalmente in giudizio.
Rimane inoltre possibile chiedere provvedimenti urgenti o cautelari senza che il preventivo esperimento della negoziazione impedisca l’accesso alla tutela urgente.
Come inizia la negoziazione assistita
La parte interessata, tramite il proprio avvocato, invia alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e avvertire che la mancata risposta entro trenta giorni oppure il rifiuto dell’invito potranno essere valutati dal giudice anche ai fini delle spese processuali e delle altre conseguenze previste dalla legge.
A questo punto la controparte può:
- accettare l’invito;
- rifiutarlo;
- non rispondere.
Quando la negoziazione costituisce condizione di procedibilità, se entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito non vi è adesione oppure interviene un rifiuto, la condizione prevista dalla legge si considera avverata.
Non è quindi necessario costringere la controparte a negoziare.
È necessario averle offerto correttamente la possibilità di farlo.
Se la controparte accetta l’invito
Se entrambe le parti intendono procedere, viene conclusa la convenzione di negoziazione assistita.
La convenzione deve essere redatta per iscritto e deve indicare, tra l’altro, l’oggetto della controversia e il periodo durante il quale le parti intendono tentare di trovare una soluzione.
La durata prevista dalla legge non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, con possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni se le parti sono d’accordo.
La riforma ha inoltre ampliato gli strumenti utilizzabili.
La convenzione può prevedere lo svolgimento della procedura con modalità telematiche e, in presenza delle condizioni previste dalla legge, anche l’acquisizione di dichiarazioni di terzi o di determinate dichiarazioni della controparte nell’ambito della cosiddetta istruzione stragiudiziale.
La negoziazione non è quindi necessariamente un semplice scambio di lettere tra avvocati.
Può diventare una vera fase organizzata di confronto sulla controversia.
Cosa succede se viene raggiunto un accordo
Uno degli aspetti più interessanti della negoziazione assistita riguarda gli effetti dell’accordo finale.
L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Questo significa che, se una parte assume un obbligo di pagamento e successivamente non lo rispetta, l’accordo può costituire direttamente la base per procedere all’esecuzione forzata, senza dover instaurare prima un nuovo giudizio per accertare nuovamente l’obbligo.
L’invito può avere effetti anche sulla prescrizione
L’invio della negoziazione assistita non è irrilevante neppure rispetto ai termini.
Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione, oppure dalla sottoscrizione della convenzione, si producono sulla prescrizione gli effetti previsti dalla legge.
La disciplina interviene anche sulla decadenza, con le modalità specificamente indicate dall’articolo 8 del d.l. n. 132/2014.
Questo è uno dei motivi per cui il contenuto e la data dell’invito devono essere controllati con particolare attenzione.
Una recente sentenza della Cassazione: anche l’avvocato che si difende da solo può dover negoziare
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su un problema molto particolare ma utile per comprendere l’importanza della condizione di procedibilità.
Con la sentenza della Seconda Sezione civile n. 26431 del 30 settembre 2025, la Corte ha esaminato il caso di un avvocato che agiva personalmente per ottenere il pagamento di compensi professionali per un importo inferiore a 50.000 euro.
La Cassazione ha affermato che il fatto che un avvocato possa difendersi personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. non elimina, per questo solo motivo, l’obbligo della negoziazione assistita.
L’esenzione prevista per i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente riguarda infatti le specifiche ipotesi individuate dalla legge e non coincide con la possibilità dell’avvocato di esercitare personalmente la propria difesa tecnica.
La pronuncia dimostra quanto sia importante verificare la condizione di procedibilità prima di iniziare il giudizio, anche quando apparentemente potrebbe sembrare superflua.
Cassazione 2026: quando la negoziazione è obbligatoria non è un’attività meramente facoltativa
Ancora più recente è l’ordinanza della Terza Sezione civile n. 24285 del 31 luglio 2026, pronunciata in una controversia relativa a un sinistro stradale.
La Corte ha distinto tra negoziazione volontaria e negoziazione che costituisce per legge condizione di procedibilità.
Nel secondo caso, ha osservato che l’attività professionale svolta dall’avvocato nell’ambito della procedura non può essere considerata semplicemente eventuale o facoltativa, proprio perché necessaria per poter successivamente accedere alla tutela giudiziaria.
Nel caso esaminato la Cassazione ha quindi censurato la decisione che aveva negato i compensi relativi alla negoziazione senza confrontarsi con la sua natura obbligatoria e con gli specifici parametri previsti per tale attività.
Quali documenti è opportuno conservare
È utile conservare:
- copia dell’invito alla negoziazione assistita;
- prova della sua ricezione;
- eventuale risposta o rifiuto della controparte;
- convenzione sottoscritta;
- documentazione scambiata durante la procedura, nei limiti consentiti dalle regole di riservatezza;
- dichiarazione di mancato accordo;
- accordo finale, se raggiunto.
Le informazioni e le dichiarazioni rese nel corso della negoziazione sono infatti soggette a specifici obblighi di riservatezza e, come regola generale, non possono essere utilizzate nel successivo giudizio avente lo stesso oggetto, salvo quanto specificamente previsto per l’istruzione stragiudiziale, argomento che merita in suo approfondimento specifico che verrà fatto in futuro.
Mediazione e negoziazione assistita: il controllo deve essere fatto prima della causa
Mediazione e negoziazione assistita perseguono entrambe l’obiettivo di favorire una soluzione della controversia senza arrivare necessariamente a una sentenza.
Ma non sono la stessa cosa.
Nella mediazione interviene un soggetto terzo e imparziale.
Nella negoziazione assistita sono invece gli avvocati e le parti a condurre direttamente la trattativa.
Cambiano inoltre le controversie nelle quali il tentativo è obbligatorio, le modalità della procedura e le conseguenze processuali.
Prima di iniziare una causa civile è quindi opportuno verificare almeno quattro aspetti:
- quale diritto si intende far valere;
- quale sia l’importo della domanda;
- se la materia è soggetta a mediazione o negoziazione assistita;
- quale procedimento giudiziario si intende eventualmente utilizzare.
La risposta può cambiare sensibilmente da un caso all’altro.
FAQ
La negoziazione assistita è sempre obbligatoria sotto i 50.000 euro?
No. Occorre verificare la materia, il tipo di domanda, l’eventuale applicazione della mediazione obbligatoria, le esclusioni previste dalla legge e il procedimento giudiziario che si intende utilizzare.
Per un decreto ingiuntivo devo prima fare la negoziazione assistita?
No. I procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, sono espressamente esclusi dall’obbligo previsto dall’articolo 3 del d.l. n. 132/2014.
Se la controparte non risponde all’invito posso iniziare la causa?
Quando la negoziazione costituisce condizione di procedibilità, la mancata adesione entro trenta giorni dalla ricezione dell’invito consente di considerare avverata la condizione prevista dalla legge.
Nella negoziazione c’è un mediatore?
No. È proprio una delle principali differenze rispetto alla mediazione: le parti trattano con l’assistenza dei rispettivi avvocati senza l’intervento di un mediatore terzo.
Un accordo di negoziazione assistita deve poi essere approvato dal giudice?
Nelle ordinarie controversie civili no. Se formato nel rispetto dei requisiti di legge, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo. Esistono invece discipline specifiche per particolari materie, come quelle familiari.
La negoziazione può essere fatta anche se non è obbligatoria?
Sì. Per le controversie relative a diritti disponibili può essere utilizzata volontariamente come strumento per tentare una soluzione concordata evitando o riducendo il contenzioso.
Conclusione
La negoziazione assistita non deve essere considerata una formalità identica alla mediazione né un semplice scambio di lettere prima della causa.
È uno strumento autonomo, con proprie regole, che in determinate controversie rappresenta un passaggio necessario per poter ottenere successivamente una decisione giudiziale.
Individuare correttamente quale procedura debba essere seguita è particolarmente importante nei crediti inferiori a 50.000 euro, nei sinistri stradali e, più in generale, quando la stessa controversia potrebbe sembrare rientrare in differenti strumenti di risoluzione stragiudiziale.
La soluzione deve sempre essere verificata alla luce della natura del rapporto, dei documenti disponibili, dell’importo della domanda e dello strumento processuale concretamente utilizzabile.
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.



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