Quando una persona gravemente malata chiede di morire, una società giusta può considerare sufficiente organizzare la sua morte? Oppure deve interrogarsi, fino in fondo, su ciò che rende quella vita ancora degna di essere vissuta, sostenuta e accompagnata?

Questa volta affrontiamo un tema che esula dalle materie ordinariamente trattate dallo Studio. La sua importanza, tuttavia, impedisce di accantonarlo. Il suicidio assistito riguarda il fondamento stesso del diritto: quale valore riconosciamo all’essere umano quando perde salute, autonomia e capacità di provvedere a sé?

La posizione sostenuta in questo articolo è esplicita: ritengo eticamente ingiusta una disciplina che organizza l’aiuto intenzionale alla morte, pur comprendendo il desiderio, profondamente umano, di non soffrire. Un desiderio legittimo merita una risposta adeguata; non rende automaticamente giusto qualsiasi mezzo impiegato per soddisfarlo.

La critica riguarda le scelte normative e la concezione della persona che possono alimentare. Chi soffre merita ascolto e rispetto, mai una condanna di morte.

In particolare voglio specificare immediatamente i seguenti concetti:

Evitare una regolamentazione favorevole al suicidio assistito risponde a precise e rigorose motivazioni di carattere laico, logico-giuridico e filosofico che si fondano esclusivamente sulla ragione naturale. Le principali argomentazioni a supporto di questa posizione includono:

La netta differenza causale e morale con il rifiuto delle cure

Ragionevolmente, non si può confondere il suicidio assistito con il legittimo rifiuto dell’accanimento terapeutico. Nel rifiuto o nell’interruzione di terapie futili, sproporzionate o invasive, il paziente esprime la volontà che la malattia segua il suo corso biologico naturale, escludendo l’ingerenza altrui sul proprio corpo. Nel suicidio assistito, al contrario, un terzo introduce intenzionalmente un mezzo letale del tutto estraneo al naturale decorso biologico del corpo per anticipare attivamente il decesso, configurando un’azione soppressiva della vita e non un’accettazione della morte naturale.

La tutela dei soggetti vulnerabili e la prevenzione del suicidio

La ratio fondamentale delle norme penali che vietano l’aiuto al suicidio risiede nella necessità di proteggere le persone più deboli, fragili e vulnerabili (come i malati gravi, gli anziani, i disabili e le persone sole) da influenze esterne o da decisioni impulsive dettate da sofferenza clinica o psicologica. Spesso, infatti, l’impulso suicidario non riflette una volontà stabile e genuina di morire, ma rappresenta una reazione temporanea a stati depressivi o alla solitudine affettiva. La stragrande maggioranza delle persone che tentano il suicidio o lo richiedono desisterebbe qualora la loro sofferenza e la loro depressione venissero adeguatamente trattate sul piano medico, relazionale e psichiatrico. Invece di assecondare la morte, la ragione impone che la collettività si faccia carico di queste fragilità attraverso la solidarietà, le cure palliative e una reale terapia del dolore, evitando l’abbandono terapeutico del malato.

L’argomento empirico del “pendio scivoloso” (Slippery Slope)

La legalizzazione del suicidio assistito, pur se inizialmente pensata per casi eccezionali e circoscritti, innesca inevitabilmente una deriva quantitativa e qualitativa non controllabile. Le esperienze statistiche dei Paesi in cui la morte assistita è legale (come Olanda e Belgio) dimostrano che i criteri di accesso si espandono rapidamente: dal malato terminale si passa ad autorizzare la procedura per sofferenze psichiche, depressione, demenza senile e persino per minori d’età. Inoltre, si transita ineludibilmente dalla morte assistita volontaria a quella involontaria o non esplicitamente richiesta, in cui soggetti terzi (rappresentanti legali o medici) finiscono per decidere di interrompere la vita di soggetti incapaci o disabili ritenuti “non più performanti” o la cui esistenza viene giudicata priva di dignità sufficiente.

La pressione socio-economica e il passaggio al “dovere di morire”

In una società improntata all’efficientismo e alla produttività, il riconoscimento legale della morte assistita rischia di trasformare la morte in uno strumento per abbattere i costi della sanità pubblica e alleggerire il carico economico e assistenziale delle famiglie. Questo quadro esercita una drammatica pressione psicologica e un senso di colpa indiretto sui soggetti più deboli e ammalati, i quali potrebbero convincersi di essere solo un peso indesiderabile per la collettività e per i propri cari, venendo spinti a richiedere la morte per un distorto senso di altruismo o “buona creanza” verso i vivi.

La distorsione della missione medica e dell’alleanza terapeutica

La professione medica è fondata fin dal Giuramento di Ippocrate sul principio di beneficità, sulla tutela della salute, sul sollievo dalla sofferenza e sulla preservazione della vita; la provocazione intenzionale della morte è per sua natura estranea all’atto medico. Introdurre il medico come operatore di morte scardina l’alleanza terapeutica e la fiducia fondamentale che deve caratterizzare il rapporto con il paziente, degradando la relazione clinica a un freddo e procedurale contratto burocratico di fine vita.

Incoerenza logico-giuridica e l’assurdo “dovere di uccidere”

Sotto il profilo della logica del diritto, a ogni preteso diritto soggettivo corrisponde un dovere speculare: codificare un “diritto a essere uccisi” o a farsi assistere nel suicidio costringerebbe l’ordinamento a imporre a un terzo (tipicamente il medico) il correlato dovere di aiutare a cagionare la morte, un paradosso insostenibile per un sistema basato sulla tutela dei diritti. Inoltre, pretendere che l’autodeterminazione sia assoluta fino al punto di distruggere se stessi (e quindi annullare la fonte di qualsiasi libertà futura) è logicamente aporetico: non a caso, la stessa ragione filosofica laica (espressa ad esempio da Immanuel Kant) sottolinea che chi si toglie la vita si priva della sua stessa personalità e del presupposto di ogni agire morale. Se la volontà individuale fosse illimitata, l’ordinamento non potrebbe giustificare i divieti vigenti su altri atti di disposizione del corpo o di diritti fondamentali, come il divieto di schiavitù o la vendita di organi.

La rottura del principio di uguaglianza e l’introduzione di “vite indegne”

Un’ulteriore grave conseguenza della legalizzazione è l’introduzione, a livello giuridico, di una arbitraria sperequazione tra “vite degne” di essere vissute e “vite indegne”, basata su standard soggettivi di benessere o efficienza fisica. Il presupposto della democrazia e dello stato di diritto risiede invece nell’attribuire un valore ontologico e incondizionato a ogni persona, indipendentemente dalla sua utilità o dal suo grado di disabilità o malattia.

Veneto: che cosa sappiamo del provvedimento approvato

Il 2 settembre 2026 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il progetto di legge di iniziativa popolare n. 1 sull’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il testo è stato modificato durante l’esame consiliare. Comunicato ufficiale del Consiglio regionale.

Le distinzioni giuridiche che non possono essere cancellate

Il rifiuto delle cure, la sedazione palliativa e il suicidio assistito sono situazioni differenti.

La legge n. 219/2017 riconosce alla persona capace il diritto di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari, anche necessari alla sopravvivenza. Questo diritto non è circoscritto alle terapie sproporzionate. Legge n. 219/2017, articolo 1.

La sedazione palliativa profonda continua è prevista, con il consenso del paziente, nelle condizioni cliniche individuate dall’articolo 2 della stessa legge. È diretta al sollievo della sofferenza. Legge n. 219/2017, articolo 2.

Nel suicidio assistito la persona compie l’atto finale che causa la propria morte, con l’assistenza prevista dall’ordinamento. Nell’eutanasia attiva interviene direttamente un’altra persona: una distinzione che conserva rilievo penale. Corte costituzionale, sentenza n. 204/2025, punto 8.4.

Contrastare il suicidio assistito non significa chiedere trattamenti imposti o prolungamenti irragionevoli dell’agonia. Significa contestare la scelta di assumere la morte come risultato intenzionale dell’assistenza.

Il quadro italiano e il ruolo della Corte costituzionale

La sentenza n. 242/2019 ha delimitato la non punibilità dell’aiuto al suicidio attraverso condizioni rigorose: patologia irreversibile, sofferenze reputate intollerabili, sostegno vitale e capacità di decidere liberamente e consapevolmente. Sono necessarie verifiche pubbliche e il previo parere del comitato etico competente. Sentenza n. 242/2019.

Le sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025 hanno precisato il requisito del sostegno vitale, considerando anche il trattamento medicalmente necessario che il paziente rifiuti di iniziare. Sentenza n. 135/2024; sentenza n. 66/2025.

La giurisprudenza successiva riconosce inoltre, alle condizioni previste, un diritto all’accompagnamento del Servizio sanitario. Sentenza n. 132/2025, punto 4.2.

Resta una questione politica decisiva: l’apertura italiana/regionale all’aiuto al suicidio è avvenuta attraverso il giudizio costituzionale, prima di una disciplina parlamentare organica. Le leggi regionali si sono inserite nel quadro così delineato.

La Corte esercita una funzione costituzionalmente legittima, ma il giudizio su una questione specifica non offre le stesse sedi e modalità di confronto di un procedimento parlamentare. Una trasformazione tanto profonda del rapporto tra medicina, vita e morte esige un’assunzione di responsabilità politica e un dibattito pubblico all’altezza delle sue conseguenze.

L’inerzia del Parlamento è quindi parte del problema. Non assolve la politica: ne rende più evidente la rinuncia.

L’uomo vale per ciò che è

Il punto fondamentale viene prima delle procedure: il valore dell’essere umano appartiene al suo essere, non alle sue prestazioni.

Una persona non diventa meno degna perché non cammina, non lavora, non comunica facilmente o dipende interamente dagli altri. La dignità non è un premio per l’autosufficienza.

Se la riconduciamo alla capacità di controllare la propria esistenza, introduciamo una gerarchia: chi perde controllo rischia di percepirsi come qualcuno che ha perso anche valore.

È questa concezione riduttiva che si deve contestare. L’uomo è più della somma delle sue funzioni e più del bilancio tra soddisfazioni e sofferenze. Una disciplina che presenta la morte procurata come risposta alla perdita di condizioni ritenute accettabili rischia di oscurare proprio questa realtà.

Non sostengo che ogni fautore del suicidio assistito neghi la dignità dei malati. Sostengo che un’istituzione debba rispondere anche del significato delle pratiche che organizza, oltre che delle intenzioni con cui le giustifica.

Il desiderio di non soffrire non basta a giustificare ogni scelta

Il dolore non va idealizzato. Nessuno può chiedere a chi soffre di diventare l’esempio vivente di una teoria morale.

Ma riconoscere la legittimità del desiderio di sollievo non dimostra che sia giusto sopprimere la vita della persona per porre fine alla sua sofferenza.

Nella prospettiva della legge naturale qui sostenuta, la vita è il bene fondamentale del soggetto che desideriamo proteggere. Trasformarne la soppressione in una risposta assistenziale introduce una contraddizione: l’intervento elimina, insieme al dolore, la persona alla quale il sollievo era destinato.

La compassione deve misurarsi con questa contraddizione. Non può considerarla risolta semplicemente chiamando “dignitosa” la morte organizzata.

Il ragionamento sulla vita che non è una proprietà qualsiasi

Nella riflessione di Tommaso d’Aquino sul suicidio si possono individuare, accanto agli argomenti teologici, due ragioni che esulano in sé dalla fede in Dio e che sono “laiche” per utilizzare una terminologia ormai entrata nel modo di parlare (terminologia che non condivido ma tant’è): il dovere di cura verso se stessi e l’appartenenza della persona a una comunità di relazioni. Somma teologica, II-II, questione 64, articolo 5.

Da qui si può sviluppare un’obiezione: la libertà non rende la propria vita un oggetto del quale disporre come di un bene esterno. La vita costituisce il presupposto dell’esercizio stesso della libertà.

L’atto che la sopprime interrompe definitivamente ogni possibilità personale di esperienza, relazione e scelta. È questo carattere radicale a rendere insufficiente il richiamo alla sola volontà individuale come giustificazione dell’assistenza pubblica.

Cure palliative: una priorità che deve essere dimostrata

La legge n. 38/2010 tutela il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore. Prevede un programma individuale e sostegno al malato e alla famiglia. Legge n. 38/2010, articolo 1.

Non basta richiamare questo diritto nei discorsi pubblici. La sua priorità si dimostra con personale, continuità assistenziale, servizi domiciliari e sostegno ai familiari.

Sarebbe ingiustificabile organizzare l’accesso alla morte lasciando la cura affidata alla disponibilità economica della famiglia o alla “fortuna” del territorio.

Non disponiamo qui dei dati necessari per affermare che le cure palliative siano “sempre” messe da parte. La contestazione resta però precisa: ogni volta che la loro disponibilità è soltanto teorica, parlare di piena libertà di scelta diventa una finzione.

La libertà può diventare il dovere di non pesare?

Si immagini una persona che percepisca ogni giornata della propria vita come una spesa o un sacrificio imposto ai familiari. È un esempio ipotetico, ma mostra la domanda da porre: quali alternative concrete le vengono offerte?

Questo non autorizza a presumere l’incapacità delle persone malate o disabili. Impone alle istituzioni di rimuovere le condizioni che possono rendere la morte apparentemente preferibile all’abbandono.

La dignità non può essere subordinata alla convenienza

Non abbiamo elementi per affermare che queste decisioni siano motivate esclusivamente dal risparmio economico. Tuttavia il sospetto può sorgere e non è un sospetto illegittimo.

In qualsiasi caso è chiarissimo il criterio con cui giudicarle: quando l’organizzazione della morte riceve risposte che l’assistenza quotidiana non riesce a ottenere, il rischio è che la convenienza prenda il posto della dignità.

Un bilancio può misurare il costo di una cura. Non può misurare il valore della persona che la riceve.

Per questo considero ingiusto il modello che istituzionalizza l’aiuto al suicidio: temo che abitui la comunità ad accettare come soluzione la scomparsa di chi avrebbe bisogno della sua presenza più impegnativa.

L’esistenza di una legge che legittima un certo comportamento porta le persone spesso a credere che quel comportamento è anche eticamente corretto. La legge ha anche una funzione educativa. Se la legge permette una cosa allora quella cosa è giusta. Ma purtroppo non è così. Un solo esempio: le leggi razziali.

Insomma una società non dimostra la propria umanità quando rende più semplice smettere di essere di peso. La dimostra quando nessuno deve giustificare il costo della propria esistenza.

FAQ

La critica riguarda le persone che chiedono di morire?

No. Riguarda le scelte pubbliche. Le persone sofferenti devono ricevere ascolto, protezione e assistenza.

Essere contrari significa sostenere l’accanimento terapeutico?

No. Rifiutare l’ostinazione irragionevole e contestare l’aiuto intenzionale alla morte sono posizioni compatibili.

Una legge approvata può essere giudicata ingiusta?

Sì, sul piano etico e politico. Questo giudizio va distinto dalla sua validità giuridica e dagli obblighi vigenti.

Le Regioni possono intervenire?

Possono disciplinare aspetti organizzativi entro i limiti costituzionali. Le sentenze sulle leggi toscana e sarda hanno censurato singole disposizioni, senza escludere ogni intervento regionale. Sentenza n. 204/2025; sentenza n. 148/2026.

Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *