Per ottenere il risarcimento non basta dimostrare che l’avvocato abbia commesso un errore. Il cliente deve provare che, senza quell’errore, la causa avrebbe probabilmente avuto un esito diverso.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608/2026, conferma che l’assenza della controparte al primo incontro di mediazione non rende improcedibile la domanda, purché la mediazione sia effettivamente esperita dalla parte onerata.