La mediazione obbligatoria è spesso percepita come un passaggio formale prima della causa.

In realtà, soprattutto nelle materie in cui è prevista come condizione di procedibilità, occorre prestare molta attenzione a come viene svolta.

Con l’ordinanza n. 9608 pubblicata il 15 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sul tema, confermando un principio importante sotto il profilo pratico: la mancata partecipazione della controparte al primo incontro di mediazione non comporta, da sola, l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Non si tratta di una pronuncia che rivoluziona la materia, ma di un chiarimento utile, perché consente di distinguere correttamente due situazioni diverse:

  • da un lato, l’assenza della parte invitata;
  • dall’altro, l’effettivo esperimento della mediazione da parte di chi aveva l’onere di attivarla.

Il problema pratico

Immaginiamo questa situazione.

Una parte vuole iniziare o proseguire una causa in una materia soggetta a mediazione obbligatoria. Attiva quindi il procedimento davanti a un organismo di mediazione e si presenta al primo incontro.

La controparte, però, non compare.

A questo punto sorge la domanda:

la mediazione può considerarsi esperita oppure la domanda giudiziale è improcedibile perché mancava una delle parti?

La Cassazione risponde nel senso più ragionevole: la mancata comparizione della controparte non può paralizzare il diritto dell’altra parte di agire o proseguire in giudizio.

Diversamente, sarebbe sufficiente non presentarsi alla mediazione per bloccare il processo.

La mediazione tuttavia deve essere effettivamente esperita

Il punto centrale è questo: la condizione di procedibilità non si esaurisce necessariamente nel semplice deposito della domanda di mediazione, ma richiede che il procedimento sia effettivamente coltivato dalla parte onerata.

In altre parole, non basta un adempimento meramente burocratico.

Occorre che la parte che deve attivare la mediazione:

  • presenti la domanda davanti all’organismo competente;
  • partecipi al primo incontro;
  • sia posta in condizione di discutere realmente la possibilità di iniziare la procedura;
  • compaia personalmente oppure tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

Se questo avviene, l’eventuale assenza della controparte non impedisce di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.

Attenzione però può avere conseguenze a danno di chi non partecipa.

Le conseguenze dell’assenza ingiustificata

La mancata partecipazione senza giustificato motivo non è irrilevante.

(Per inciso non sono normalmente considerati motivi giustificati i seguenti:

  • “la domanda è infondata”;
  • “non ci sono margini di accordo”;
  • “la controparte ha torto”;
  • “è inutile partecipare”;
  • “ho già spiegato per iscritto che non aderisco”;
  • semplice fastidio, convenienza o strategia processuale.)

Il d.lgs. 28/2010 prevede specifiche conseguenze processuali ed economiche.

In particolare, il giudice può:

  • desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione;
  • applicare le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge;
  • valutare il comportamento della parte nel complessivo andamento della lite.

Quindi, non partecipare alla mediazione può essere una scelta processualmente rischiosa.

Non rende improcedibile la domanda dell’altra parte, ma può esporre chi non compare a conseguenze negative.

Il vero punto delicato: la partecipazione effettiva della parte onerata

La parte più interessante della decisione non è tanto l’affermazione che l’assenza della controparte non blocca la causa, principio già coerente con la logica del sistema.

Il profilo più importante è un altro: la mediazione deve essere svolta seriamente da chi aveva l’onere di attivarla.

La partecipazione non deve essere apparente.

In particolare, la sola presenza dell’avvocato non è sufficiente, perché la parte e il difensore hanno ruoli diversi.

L’avvocato assiste tecnicamente la parte, ma non la sostituisce automaticamente nella valutazione degli interessi sostanziali coinvolti nella lite.

Per questo, se la parte non compare personalmente, occorre che sia presente un rappresentante munito di poteri adeguati, cioè in grado di assumere decisioni effettive sulla controversia. Ed è consigliabile a questo punto che non sia lo stesso avvocato ad avere la procura sostanziale.

Perché la decisione è utile nella pratica

L’ordinanza è utile perché evita due errori opposti.

Il primo errore è pensare che, se la controparte non si presenta, la mediazione sia inutile e la causa diventi improcedibile.

Non è così.

Il secondo errore è pensare che basti un passaggio puramente formale davanti all’organismo di mediazione.

Anche questo non è corretto.

La mediazione obbligatoria non deve diventare un ostacolo burocratico, ma neppure può essere svuotata di contenuto.

La parte onerata deve partecipare in modo effettivo; la controparte, se non partecipa, non può però paralizzare il giudizio.

Esempio pratico

Un condomino agisce contro il condominio per una controversia soggetta a mediazione obbligatoria.

Prima o durante la causa viene avviato il procedimento di mediazione.

Il condomino si presenta al primo incontro con il proprio avvocato ed è disponibile a svolgere il procedimento. Il condominio, invece, non compare.

In una situazione di questo tipo, la mancata partecipazione del condominio non rende automaticamente improcedibile la domanda del condomino.

Il giudice potrà però valutare l’assenza ingiustificata del condominio secondo le conseguenze previste dalla legge.

Attenzione alla procura

Quando la parte non partecipa personalmente, occorre prestare attenzione alla procura rilasciata al rappresentante.

Non basta, in linea generale, una procura generica o una semplice delega formale.

Il rappresentante deve avere poteri sostanziali adeguati alla gestione della mediazione, così da poter valutare proposte, trattare e assumere decisioni nell’interesse della parte rappresentata.

Questo aspetto è particolarmente importante per società, condomìni, enti e persone che non partecipano direttamente al primo incontro.


Riferimenti normativi

  • D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
  • Art. 5 d.lgs. 28/2010, sulla mediazione come condizione di procedibilità.
  • Art. 8 d.lgs. 28/2010, sul procedimento di mediazione e sulla partecipazione delle parti.
  • Art. 12-bis d.lgs. 28/2010, sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione alla mediazione.
  • Art. 116 c.p.c., in tema di argomenti di prova desumibili dal comportamento delle parti.

Giurisprudenza

  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026
  • Cass. civ., Sez. III, n. 8473/2019, sulla partecipazione personale o tramite rappresentante munito di adeguati poteri.
  • Ulteriori precedenti in materia di mediazione effettiva, partecipazione delle parti e conseguenze della mancata comparizione.

FAQ

Se la controparte non si presenta alla mediazione, la causa è improcedibile?

No. Se la parte onerata ha effettivamente esperito la mediazione, l’assenza della controparte non determina l’improcedibilità della domanda.

Basta depositare la domanda di mediazione?

No. Il semplice deposito non è sufficiente se poi la parte onerata non partecipa realmente al procedimento.

La parte deve partecipare personalmente?

Di regola sì. Può anche partecipare tramite un rappresentante, ma questo deve essere munito di adeguati poteri sostanziali.

È sufficiente che si presenti solo l’avvocato?

Altamente consigliabile che l’avvocato non sostituisca la parte automaticamente, anche se con procura sostanziale. Serve la presenza della parte o di un rappresentante con poteri adeguati.

Chi non si presenta alla mediazione rischia qualcosa?

Sì. L’assenza ingiustificata può comportare conseguenze sanzionatorie e può essere valutata dal giudice anche ai fini del processo.

La mediazione è solo una formalità?

No. Anche quando non porta a un accordo, deve essere svolta in modo effettivo e non meramente apparente.

Perché questa ordinanza è importante?

Perché conferma un principio pratico: la controparte assente non può bloccare la causa, ma la parte onerata deve dimostrare di avere realmente esperito la mediazione.


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