Con l’arrivo della stagione estiva aumentano i lavori di manutenzione dei giardini, tra cui il taglio dell’erba, la potatura delle siepi, l’uso del decespugliatore, del soffiatore e, in alcuni casi, di macchinari particolarmente rumorosi, come motoseghe e attrezzature analoghe.

La possibilità di svolgere tali attività non è però disciplinata da un unico orario nazionale valido in tutta Italia. In materia incidono, infatti, le disposizioni comunali, gli eventuali regolamenti condominiali, le ordinanze sindacali e, più in generale, la concreta idoneità del rumore a superare la soglia della normale tollerabilità.

Nessun orario nazionale uniforme

Non esiste un cosiddetto “orario del silenzio” valido in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Le fasce orarie comunemente richiamate nella prassi, come quelle mattutine e pomeridiane, possono corrispondere a regole locali o condominiali, ma non rappresentano una disciplina generale applicabile ovunque.

Per stabilire quando sia lecito utilizzare un tagliaerba, un decespugliatore o una motosega occorre dunque verificare:

  • il regolamento comunale di polizia urbana;
  • il regolamento comunale in materia di rumore;
  • eventuali ordinanze del sindaco;
  • il regolamento condominiale;
  • le modalità concrete con cui il rumore viene prodotto.

Regole comunali e regolamentari

Molti Comuni disciplinano le attività rumorose svolte in abitazioni, cortili e giardini privati, prevedendo orari di inizio, eventuali pause, limiti serali e restrizioni per la domenica e i giorni festivi. Tali prescrizioni possono essere più rigorose nei contesti residenziali o in aree caratterizzate da una maggiore sensibilità al rumore.

Quando i lavori sono svolti da un’impresa o nell’ambito di un’attività professionale, possono trovare applicazione ulteriori prescrizioni, anche di natura autorizzatoria, oltre ai normali limiti acustici previsti dalla normativa locale.

Regolamento condominiale

Se il giardino si trova in un contesto condominiale, occorre verificare anche il regolamento del condominio. Quest’ultimo può stabilire fasce di riposo, divieti di utilizzo di determinati strumenti in specifici orari e ulteriori limiti volti a evitare turbative alla quiete dei residenti.

La circostanza che il giardino sia di proprietà esclusiva non esonera il titolare dall’obbligo di rispettare le regole condominiali e, soprattutto, di evitare immissioni rumorose intollerabili nei confronti degli altri partecipanti al condominio.

Il criterio della normale tollerabilità

Sul piano civilistico, la norma di riferimento è l’art. 844 c.c., secondo cui il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni, tra cui i rumori, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi.

Ne consegue che il solo rispetto di una determinata fascia oraria non basta, di per sé, a rendere sempre lecita l’attività rumorosa. Occorre valutare anche:

  • l’intensità del rumore;
  • la durata dell’attività;
  • la frequenza degli episodi;
  • la zona in cui il rumore si produce;
  • la concreta incidenza sul riposo e sulla normale vita dei vicini.

Rilievo penale del disturbo

Nei casi più gravi, il rumore può assumere rilevanza anche ai sensi dell’art. 659 c.p., che punisce chi, mediante schiamazzi o rumori, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

La giurisprudenza richiede, in linea generale, che il disturbo sia idoneo a incidere su una pluralità di persone e non sul solo rapporto conflittuale tra due vicini. Per tale motivo, non ogni episodio rumoroso integra automaticamente un illecito penale; la valutazione dipende sempre dalle caratteristiche concrete della condotta, dalla diffusività del rumore e dal contesto in cui esso si verifica.

Lavori festivi e orari prudenziali

In assenza di una disciplina locale espressa, la domenica e i giorni festivi richiedono particolare cautela. Anche quando non vi sia un divieto assoluto, è opportuno evitare l’uso di macchinari rumorosi nelle prime ore del mattino, nella fascia di riposo pomeridiano e nelle ore serali.

In ogni caso, il rispetto dell’orario eventualmente consentito non esclude che il rumore possa risultare comunque intollerabile ai sensi dell’art. 844 c.c..

Cosa fare in caso di disturbo

Chi subisca rumori eccessivi può, in primo luogo, verificare le disposizioni applicabili nel proprio Comune e nel proprio condominio. È spesso opportuno segnalare il problema al vicino, chiedendo di spostare l’orario dei lavori, ridurre la durata dell’attività o utilizzare strumenti meno rumorosi.

Se il disturbo persiste, può essere coinvolto l’amministratore del condominio e, nei casi di possibile violazione del regolamento locale, la Polizia locale. Nei casi più gravi, può rendersi necessaria una tutela in sede civile o, ove ne ricorrano i presupposti, penale.

In sintesi

Non esiste un orario nazionale unico per l’uso di tagliaerba, decespugliatori, soffiatori e motoseghe. La liceità dell’attività dipende dalle regole locali e condominiali, nonché dalla concreta intensità e diffusività del rumore, che non deve superare la normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844 c.c..


FAQ

A che ora si può iniziare a usare il tagliaerba?

Non esiste un orario nazionale unico. Occorre controllare il regolamento comunale e, in condominio, anche il regolamento condominiale. È comunque prudente evitare le prime ore del mattino.

Si può usare il decespugliatore durante la pausa pranzo?

Dipende dalle disposizioni del Comune e del condominio. Molti regolamenti prevedono una fascia pomeridiana di riposo, ma gli orari non sono uguali dappertutto.

La domenica è vietato tagliare l’erba?

Non necessariamente. Alcuni Comuni o condomìni prevedono limitazioni specifiche per i giorni festivi; in mancanza di un divieto espresso, devono comunque essere rispettati il riposo dei vicini e la normale tollerabilità.

Posso chiamare la Polizia locale?

Sì, soprattutto quando si ritiene violato un regolamento comunale o il rumore è particolarmente intenso e persistente. Prima è opportuno verificare quale disposizione stabilisca gli orari applicabili.

Se il vicino rispetta gli orari posso comunque contestare il rumore?

Sì. Il rispetto dell’orario non consente di produrre rumori illimitati. Un’attività eccessivamente intensa, frequente o prolungata può superare la normale tollerabilità anche durante il giorno.

Serve necessariamente una perizia fonometrica?

Non sempre. Testimonianze e altri elementi possono essere rilevanti, ma nei casi complessi una misurazione eseguita da un tecnico competente può fornire una prova particolarmente utile.


Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


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