State per pagare una fattura o trasferire denaro a un familiare, ma l’app della banca segnala che il nome indicato non corrisponde all’IBAN. Conviene correggere i dati, chiamare il destinatario oppure autorizzare comunque il bonifico?

La risposta in breve

Un avviso di mancata corrispondenza non dovrebbe essere ignorato. Dal 9 ottobre 2025 la verifica del beneficiario, nota anche come Verification of Payee o VoP, controlla prima dell’autorizzazione se l’IBAN appartiene al soggetto indicato dal pagatore. Il servizio riguarda i bonifici ordinari e istantanei ed è gratuito.

Il cliente può comunque decidere di proseguire, ma assume un rischio concreto: il denaro potrebbe essere accreditato su un conto diverso da quello atteso e la possibilità di ottenerne il rimborso dipenderà dalle circostanze. Se, invece, l’intermediario non ha eseguito correttamente la verifica e questa omissione ha causato un bonifico eseguito in modo difettoso, la normativa europea prevede specifiche conseguenze restitutorie.

Perché è stato introdotto il controllo tra nome e IBAN

Per lungo tempo l’esecuzione di un bonifico si è basata essenzialmente sull’identificativo unico del conto, cioè l’IBAN. Questo esponeva il pagatore a due rischi ricorrenti:

  • un errore nella digitazione dell’IBAN;
  • la sostituzione fraudolenta dell’IBAN in una fattura, in un’email o in un messaggio.

Il Regolamento (UE) 2024/886 ha inserito nel Regolamento (UE) n. 260/2012 l’articolo 5-quater — indicato come articolo 5c nel testo inglese — dedicato alla verifica del beneficiario. Per i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato la cui moneta è l’euro, l’obbligo è operativo dal 9 ottobre 2025.

Nel secondo semestre 2025, secondo la Banca d’Italia, il tasso di frode dei bonifici istantanei è sceso da 45 a 28 euro ogni 100.000 euro transati, anche grazie ai nuovi presìdi. La manipolazione del pagatore — la frode che induce la vittima a disporre volontariamente il pagamento — resta però la forma prevalente nelle frodi tramite bonifico. Il controllo è utile, ma non sostituisce la prudenza.

Come funziona la verifica del beneficiario

Il controllo deve essere effettuato dopo che il pagatore ha inserito i dati del beneficiario e prima che possa autorizzare il bonifico. Deve essere disponibile indipendentemente dal canale utilizzato e non può comportare un costo aggiuntivo per l’utente.

In pratica, il sistema confronta il nome — o, per una persona giuridica, la denominazione commerciale o legale — con l’IBAN indicato. La banca comunica in tempo reale uno dei possibili esiti.

Corrispondenza

Nome e IBAN risultano coerenti. Questo riduce il rischio di avere indicato un conto intestato a un soggetto diverso, ma non prova che l’affare sottostante sia autentico. Anche un truffatore può utilizzare un conto realmente intestato a sé o a un soggetto coinvolto nella frode.

Corrispondenza parziale

I dati sono molto simili ma non identici, per esempio per una grafia diversa, un secondo nome o una variazione nella denominazione sociale. In questa situazione il prestatore deve indicare al pagatore il nome associato all’IBAN, così da consentire un controllo consapevole.

Mancata corrispondenza

Il nome indicato non coincide con quello collegato all’IBAN. La banca deve avvertire che, autorizzando l’operazione, il denaro potrebbe essere trasferito a un conto non appartenente al beneficiario dichiarato.

Verifica non possibile

Il sistema può anche comunicare che il controllo non è disponibile o non può essere completato. Non equivale a una conferma della correttezza dei dati. Se il pagamento non è urgente, è prudente sospendere l’operazione e verificare attraverso un canale affidabile.

La banca può impedire di procedere?

La VoP è un controllo informativo: la disciplina impone che non impedisca al pagatore di autorizzare il bonifico. Il pulsante di conferma può quindi restare disponibile anche dopo un avviso di mancata corrispondenza.

La possibilità tecnica di proseguire non rende irrilevante l’avviso. La banca deve informare anche delle possibili conseguenze della scelta di ignorarlo su responsabilità e rimborso.

Prima di confermare conviene quindi:

  1. interrompere l’operazione;
  2. recuperare un recapito del beneficiario da una fonte già nota, non dal messaggio sospetto;
  3. chiedere conferma dell’IBAN e dell’intestazione;
  4. confrontare il dato con il contratto, con una precedente fattura autentica o con altra documentazione affidabile;
  5. evitare di farsi guidare da chi telefona sostenendo che l’avviso sia “normale”.

Quando può sorgere un diritto al rimborso

Occorre distinguere almeno tre situazioni.

La verifica non è stata eseguita correttamente

Se il prestatore del pagatore non rispetta gli obblighi di verifica e tale inadempimento determina un’operazione eseguita in modo difettoso, deve rimborsare senza ritardo l’importo trasferito e, quando necessario, riportare il conto nella situazione in cui si sarebbe trovato senza il bonifico. Serve quindi un collegamento concreto tra l’omissione del controllo e il pagamento al destinatario non voluto.

L’avviso è stato mostrato ma il cliente lo ha ignorato

Se il servizio è stato eseguito correttamente e il pagatore ha autorizzato il bonifico nonostante l’avviso, la normativa esclude la responsabilità automatica del prestatore per l’esecuzione verso un beneficiario non voluto sulla base dell’identificativo errato. Restano da esaminare il contenuto dell’avviso, la chiarezza delle informazioni, la sequenza di autenticazione e ogni eventuale ulteriore anomalia.

Il bonifico non è stato autorizzato dal cliente

È diverso il caso in cui un terzo abbia disposto l’operazione senza il consenso del titolare. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono una disciplina specifica: l’operazione deve essere segnalata senza indugio e comunque, di regola, entro tredici mesi dall’addebito; la banca deve provare la corretta autenticazione e il semplice uso delle credenziali registrate non basta, da solo, a dimostrare l’autorizzazione o la colpa grave dell’utente.

Quando la vittima è stata manipolata e ha materialmente confermato il pagamento, la qualificazione come operazione autorizzata o non autorizzata può essere controversa. Non basta quindi il solo fatto che sia stato usato un codice o un sistema di autenticazione: occorre ricostruire esattamente come il consenso è stato ottenuto e che cosa mostravano le schermate.

Per una panoramica più ampia si può consultare l’approfondimento sulle truffe bancarie online e il rimborso del correntista.

Cosa fare subito dopo un bonifico sospetto

La rapidità è essenziale, soprattutto per un bonifico istantaneo, che rende i fondi disponibili in pochi secondi.

  • contattare immediatamente la banca tramite il numero ufficiale e chiedere il tentativo di richiamo o il blocco dei fondi;
  • bloccare o modificare le credenziali se si sospetta una compromissione dell’home banking;
  • inviare una contestazione scritta, precisando se il bonifico non era autorizzato oppure se si lamenta l’omessa o scorretta verifica del beneficiario;
  • presentare denuncia alle autorità competenti, allegando la documentazione disponibile;
  • non cancellare email, chat, SMS o registri delle chiamate.

Il richiamo non garantisce il recupero, ma la tempestività può essere decisiva.

Documenti e prove da conservare

Per valutare il caso sono particolarmente utili:

  • ricevuta del bonifico con data, ora, importo, beneficiario e IBAN;
  • schermate dell’esito VoP e dell’eventuale avviso;
  • email o fattura che contenevano le coordinate di pagamento;
  • messaggi e numeri telefonici utilizzati dal presunto fornitore o operatore bancario;
  • conferme ricevute tramite app, SMS o token;
  • reclamo inviato alla banca e relativa prova di ricezione;
  • risposta dell’intermediario e denuncia presentata.

Se la banca respinge il reclamo o non risponde entro il termine previsto per i servizi di pagamento, pari a quindici giornate lavorative, può essere valutato un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF non sostituisce il giudice e la scelta dello strumento dipende dall’importo, dalle prove e dalle questioni giuridiche del singolo caso.

Errori da evitare

Non bisogna confondere “corrispondenza” con “pagamento sicuro”, né “verifica impossibile” con “IBAN corretto”. È inoltre rischioso richiamare il numero presente nella stessa email sospetta, inviare un secondo bonifico per “sbloccare” il primo o cancellare i messaggi dopo avere contattato la banca.

Nella contestazione è meglio precisare l’esito del controllo, che cosa è apparso prima dell’autorizzazione, chi ha fornito le coordinate e quale irregolarità viene contestata.

FAQ

La verifica vale solo per i bonifici istantanei?

No. La verifica del beneficiario si applica ai bonifici in euro sia ordinari sia istantanei rientranti nell’ambito della disciplina europea.

Il controllo tra nome e IBAN è a pagamento?

No. Il Regolamento europeo prevede che il servizio sia fornito gratuitamente agli utenti.

Posso autorizzare il bonifico se compare “mancata corrispondenza”?

Tecnicamente sì, perché il controllo non deve bloccare l’operazione. È però prudente fermarsi: ignorare l’avviso può incidere sulla possibilità di ottenere il rimborso.

Che cosa significa “corrispondenza parziale”?

Significa che nome e IBAN sono associati a dati molto simili, ma non identici. Occorre controllare il nome indicato dalla banca e verificarlo con il destinatario attraverso un canale affidabile.

Se sono stato truffato, la banca deve sempre rimborsarmi?

No. Bisogna verificare se il bonifico era autorizzato, quale esito ha dato la VoP, se l’avviso era chiaro, se il controllo è stato eseguito correttamente e come si sono comportati cliente e intermediario.

Quanto tempo ho per contestare un bonifico non autorizzato?

La comunicazione deve essere effettuata senza indugio e, di regola, non oltre tredici mesi dall’addebito. Attendere è comunque sconsigliato, perché può ridurre le possibilità pratiche di recupero.

Conclusioni

La verifica del beneficiario è importante quando un IBAN è stato alterato o digitato male, ma non garantisce contro ogni truffa. L’esito mostrato, le schermate e la distinzione tra operazione autorizzata e non autorizzata possono modificare sensibilmente la valutazione.

Chi ha ricevuto un avviso anomalo o ha già disposto un bonifico sospetto dovrebbe conservare subito le prove e far esaminare la documentazione, così da individuare le iniziative più adatte al caso concreto.

Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.

Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


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