Nelle procedure di mediazione non basta presentare la domanda all’organismo. La Cassazione n. 21405/2026 chiarisce che la partecipazione deve essere effettiva e che il delegato deve conoscere i fatti e possedere reali poteri per trattare la controversia.
Il creditore munito di titolo esecutivo e precetto può chiedere all’ufficiale giudiziario, mediante il proprio legale, di ricercare telematicamente conti correnti, redditi, datori di lavoro e altri beni del debitore. Vediamo come funziona la procedura prevista dall’articolo 492-bis c.p.c., quali informazioni può fornire e quali sono i suoi limiti.
La Cassazione, con ordinanza n. 4186/2026, chiarisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre una domanda nuova o diversa, purché collegata alla stessa vicenda sostanziale e allo stesso bene della vita. Una decisione importante per recupero crediti, appalti e contenziosi contrattuali.