Un genitore muore e sul conto corrente cointestato con un figlio rimangono dei risparmi. Il figlio può prelevarli? Gli altri eredi hanno diritto alla metà oppure all’intero saldo? E la banca può bloccare anche il denaro del cointestatario superstite?

Nell’eredità entra la parte di denaro che apparteneva al defunto. Con due intestatari, le quote si presumono uguali, ma è possibile dimostrare una diversa appartenenza delle somme. La firma disgiunta riguarda l’operatività bancaria: non rende il superstite proprietario di tutto il saldo.

Il 50% è una presunzione, non una quota intoccabile

Per comprendere il rapporto tra conto cointestato e successione ereditaria bisogna distinguere due piani.

L’articolo 1854 del codice civile regola il rapporto con la banca: quando è consentito operare separatamente, i cointestatari sono creditori o debitori solidali del saldo.

L’articolo 1298 riguarda invece i rapporti interni: le quote si presumono uguali, salvo che risulti diversamente. Chi sostiene che il denaro appartenesse esclusivamente al defunto deve quindi fornire elementi idonei a superare questa presunzione.

Contano la provenienza e l’effettiva appartenenza delle somme, gli accordi e le circostanze della cointestazione. Il solo fatto che uno dei titolari eseguisse materialmente i versamenti non dimostra che tutto il denaro fosse suo.

La Cassazione del 2026: conta la prova dell’appartenenza

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026, ha confermato l’inclusione nell’eredità dell’intero saldo di rapporti cointestati, sulla base delle prove dell’appartenenza esclusiva al defunto.

Nel caso esaminato rilevavano la documentazione contabile e le condizioni economiche dei contitolari. La dedotta donazione indiretta era stata introdotta tardivamente e, comunque, non risultava provata. La decisione applica la presunzione superabile delle quote uguali: non stabilisce che ogni conto cointestato debba entrare interamente in successione.

Quanto spetta al coniuge o al figlio cointestatario?

La quota propria del superstite e quella eventualmente ricevuta come erede hanno titoli diversi.

Esempio ipotetico: un conto tra coniugi presenta 60.000 euro e le somme appartengono effettivamente a entrambi per metà. Muore il marito, senza testamento, lasciando la moglie e un solo figlio.

Limitando l’esempio al denaro del conto e ipotizzando un riparto conforme alle quote di legge:

  • 30.000 euro rimangono della moglie;
  • i 30.000 euro del marito entrano nell’eredità;
  • questi ultimi spettano per metà alla moglie e per metà al figlio.

La moglie riceverebbe quindi complessivamente 45.000 euro e il figlio 15.000. Nella successione reale vanno considerati anche gli altri beni, le passività e le eventuali disposizioni testamentarie. La ripartizione dell’esempio segue l’articolo 581 del codice civile.

Firma disgiunta, firma congiunta e delega: cosa cambia?

Conto a firma disgiunta

Il decesso non determina, da solo, la chiusura automatica del rapporto. La possibilità contrattuale di operare separatamente deve però coordinarsi con gli adempimenti successori e con eventuali opposizioni.

L’ABF, Collegio di Napoli, nella decisione n. 9542 del 4 ottobre 2023, ha riconosciuto il diritto del superstite a ottenere le somme di propria spettanza senza subordinare quella quota agli adempimenti della successione. Nel calcolo andavano considerati anche i movimenti intervenuti nel frattempo.

Non è dunque corretto ritenere inevitabile il blocco di tutto il saldo. Non è nemmeno prudente promettere che metà sia sempre immediatamente disponibile: occorre verificare contratto, prelievi già effettuati e contestazioni.

Conto a firma congiunta

Quando le operazioni richiedono tutte le firme, la morte di un intestatario impedisce di proseguire con le modalità precedenti. La banca deve identificare gli aventi diritto e definire le condizioni per la liquidazione o prosecuzione del rapporto.

Semplice delega

Chi aveva soltanto una delega non diventa proprietario del denaro. Di regola la delega ordinaria cessa con la morte dell’intestatario: non va confusa con la cointestazione. Queste differenze sono illustrate anche dalla Banca d’Italia.

Per sbloccare le somme ereditarie serve la dichiarazione di successione?

L’articolo 48 del decreto legislativo n. 346/1990 impone vincoli al pagamento delle somme del defunto agli eredi. Nella procedura ordinaria la banca richiede la prova della presentazione della dichiarazione di successione, con l’indicazione dei rapporti interessati, oppure la dichiarazione scritta di esonero, quando consentita.

La dichiarazione fiscale va presentata, di regola, entro dodici mesi dall’apertura della successione. Questo termine non significa che la banca debba attendere un anno per liquidare.

L’ordinario esonero previsto dall’articolo 28, comma 7, richiede contemporaneamente:

  • eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
  • attivo ereditario non superiore a 100.000 euro;
  • assenza di immobili e diritti reali immobiliari nell’eredità.

La soglia riguarda l’attivo ereditario, non soltanto il conto. L’esonero dalla dichiarazione è inoltre diverso dall’assenza di imposta da pagare. Le condizioni sono riportate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Se ci sono immobili, la banca vuole anche l’accettazione dell’eredità?

La presenza di immobili esclude l’ordinario esonero appena descritto, ma non comporta automaticamente l’obbligo di presentare alla banca un’accettazione notarile preventiva.

Occorre distinguere tre documenti o adempimenti:

  • la dichiarazione di successione, di natura fiscale;
  • la documentazione che individua gli aventi diritto e la loro posizione successoria;
  • l’accettazione dell’eredità e la relativa trascrizione nei registri immobiliari.

Le guide operative consultate mostrano richieste concrete: UniCredit indica la documentazione sugli eredi e l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione; Fineco richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nelle situazioni complesse, può chiedere un atto notorio. Per casi particolari sono previsti documenti ulteriori, anche relativi all’accettazione con beneficio d’inventario.

L’atto notorio non coincide con l’atto di accettazione. Nelle procedure pubbliche esaminate non emerge un obbligo generalizzato di preventiva accettazione notarile collegato alla sola presenza di immobili.

L’eredità si acquista con l’accettazione, che può essere anche tacita. Incassare o disporre delle somme ereditarie può integrare proprio tale accettazione: firmare i moduli di liquidazione non è necessariamente un passaggio neutro.

La trascrizione dell’accettazione prevista dall’articolo 2648 riguarda invece gli acquisti immobiliari. Va curata quando necessaria, senza confonderla con la documentazione fiscale richiesta per il conto.

In pratica, conviene chiedere all’ufficio successioni della banca l’elenco scritto dei documenti mancanti, chiarendo se venga richiesta una prova dell’accettazione, un atto notorio oppure l’attestazione fiscale.

Se il cointestatario ha già prelevato tutto

Il fatto che la banca abbia eseguito il prelievo non dimostra che chi lo ha disposto potesse trattenere tutte le somme.

Gli eredi possono contestare l’appropriazione del denaro spettante al defunto e chiederne la restituzione, provandone i presupposti. Occorre ricostruire anche le uscite precedenti alla morte: alcune potrebbero corrispondere a spese effettuate nell’interesse del titolare.

La responsabilità della banca è una questione distinta e richiede l’esame del contratto, delle comunicazioni ricevute e delle operazioni contestate.

Quali documenti conservare e chiedere alla banca?

È utile raccogliere:

  • contratto del conto e condizioni sulle firme;
  • saldo alla data del decesso e lettera di consistenza;
  • estratti conto e documenti dei movimenti rilevanti;
  • prove della provenienza del denaro e delle spese sostenute;
  • certificato di morte, eventuale testamento e documentazione successoria;
  • richieste di svincolo, risposte della banca e opposizioni.

L’articolo 119, comma 4, del Testo unico bancario riconosce al cliente e a chi gli succede il diritto alla documentazione delle singole operazioni degli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni, con addebito dei soli costi di produzione. È un termine documentale, non il termine generale di sblocco dell’eredità.

Come muoversi ed evitare gli errori più frequenti

Comunica il decesso e chiedi per iscritto quali somme siano bloccate e per quale motivo. Distingui la richiesta relativa alla tua quota personale da quella relativa all’eredità.

Se vi sono opposizioni, controlla le clausole contrattuali: l’ABF, Collegio di Milano, decisione n. 1206 del 7 febbraio 2023, ha ritenuto legittimo il rifiuto della liquidazione in presenza di una clausola che attribuiva rilievo all’opposizione degli aventi diritto.

Evita di svuotare il conto per anticipare la banca o di firmare dichiarazioni senza comprenderne gli effetti. Se stai valutando la rinuncia, considera prima il problema dei debiti del defunto e dell’accettazione tacita.

Per contestare il comportamento dell’intermediario si può presentare un reclamo e valutare il ricorso all’ABF nei limiti della sua competenza. Le liti sulla proprietà del denaro tra coeredi richiedono una distinta tutela.

Domande frequenti

Il superstite eredita automaticamente l’intero conto?

No. Conserva quanto gli appartiene e può ricevere una quota ereditaria se ne ha diritto.

La metà del conto è sempre esclusa dalla successione?

No. La presunzione delle quote uguali può essere superata da prove contrarie.

Se ci sono immobili serve sempre un atto notarile per sbloccare il conto?

Non per il solo fatto che vi siano immobili. Occorre distinguere dichiarazione fiscale, documentazione degli eredi ed eventuali esigenze relative all’accettazione.

Posso prelevare e poi rinunciare all’eredità?

Disporre di denaro ereditario può comportare accettazione tacita. L’utilizzo di somme effettivamente proprie richiede una valutazione diversa.

La banca deve sbloccare tutto entro novanta giorni?

Non esiste questa regola generale: i novanta giorni dell’articolo 119 riguardano la documentazione delle operazioni.

Prima di dividere il saldo, ricostruire i diritti

La gestione del conto cointestato nella successione parte da tre verifiche: appartenenza del denaro, poteri previsti dal contratto e posizione degli aventi diritto.

Prima di prelevare, firmare quietanze o contestare il blocco, è opportuno far valutare il caso concreto sulla base dei documenti, soprattutto quando vi siano immobili, debiti o contrasti tra familiari.

Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.

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