Quando una persona subisce lesioni in un incidente stradale, uno dei problemi principali riguarda la quantificazione del risarcimento.

Non basta dire che vi è stato un danno. Bisogna stabilire quanto vale quel danno.

Per farlo, il giudice utilizza criteri di liquidazione che servono a trasformare la lesione alla salute in un importo economico. Per anni, nella pratica giudiziaria, un ruolo centrale è stato svolto dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Nel 2025, però, è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale, prevista per la liquidazione del danno biologico di non lieve entità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8630/2026, ha affrontato proprio questo problema: quale criterio deve essere utilizzato per liquidare il danno biologico derivante da un incidente stradale, soprattutto quando il sinistro è avvenuto prima dell’entrata in vigore della nuova Tabella Unica Nazionale?

Il caso esaminato dalla Cassazione

La questione nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano.

Il problema riguardava un danno alla salute superiore al 9% derivante da un sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025, cioè prima dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale adottata con d.P.R. n. 12/2025.

Il dubbio era concreto: il giudice doveva continuare ad applicare le Tabelle milanesi oppure poteva, o doveva, utilizzare la nuova Tabella Unica Nazionale?

La risposta non era irrilevante, perché l’applicazione di un criterio oppure dell’altro può portare a risultati economici anche sensibilmente diversi.

Che cos’è il danno biologico?

Il danno biologico è il danno alla salute.

Non riguarda solo le spese mediche o la perdita di reddito, ma la lesione dell’integrità psicofisica della persona.

In caso di incidente stradale, il danno biologico viene accertato di solito tramite una consulenza medico-legale. Il medico legale valuta, tra le altre cose:

  • i giorni di invalidità temporanea;
  • la percentuale di invalidità permanente;
  • l’età della persona danneggiata;
  • l’eventuale incidenza delle lesioni sulla vita quotidiana;
  • l’eventuale necessità di personalizzare il risarcimento.

La percentuale di invalidità permanente è uno degli elementi più importanti, perché incide direttamente sulla quantificazione del danno.

Tabelle milanesi e Tabella Unica Nazionale

Per molti anni le Tabelle milanesi sono state considerate un criterio di riferimento molto importante per la liquidazione del danno non patrimoniale.

La Tabella Unica Nazionale, invece, nasce con l’obiettivo di uniformare il risarcimento del danno biologico su tutto il territorio nazionale.

Il problema affrontato dalla Cassazione era capire se questa nuova tabella dovesse valere solo nei casi espressamente previsti dalla normativa, oppure se potesse assumere un ruolo più ampio come parametro generale di liquidazione equitativa.

La Cassazione ha affermato che la Tabella Unica Nazionale può essere utilizzata come parametro generale della valutazione equitativa del danno alla salute, anche per liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta.

In altre parole, anche quando la Tabella Unica Nazionale non si applica direttamente come norma vincolante, può comunque orientare il giudice nella quantificazione del danno.

Vale anche per gli incidenti avvenuti prima del 5 marzo 2025?

Secondo la Cassazione, sì, ma con una precisazione importante.

Per i sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025, la Tabella Unica Nazionale non opera come applicazione diretta della nuova normativa. Può però essere utilizzata come parametro equitativo, cioè come criterio di riferimento per determinare un risarcimento conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c.

Questo significa che il giudice può tenerne conto anche nei giudizi relativi a incidenti precedenti.

Non si tratta quindi di una semplice questione tecnica, ma di un passaggio importante per tutte le cause di risarcimento danni ancora pendenti.

Il giudice può ancora usare le Tabelle milanesi?

Sì, ma deve motivare.

La Cassazione non dice che le Tabelle milanesi siano sempre vietate o inutilizzabili. Dice però che, se il giudice decide di discostarsi dalla Tabella Unica Nazionale e di utilizzare un diverso criterio, deve spiegare in modo puntuale le ragioni della scelta.

Questo punto è molto importante.

Il giudice non può limitarsi ad applicare automaticamente una tabella senza spiegare perché quel criterio sia adeguato al caso concreto, soprattutto quando le conseguenze economiche sono rilevanti.

Perché questa sentenza è importante per chi ha subito un incidente?

La decisione è importante perché incide sul modo in cui può essere calcolato il risarcimento.

Chi ha subito lesioni in un incidente stradale deve sapere che il valore del danno non dipende soltanto dalla responsabilità dell’altro conducente o dalla percentuale di invalidità riconosciuta.

Dipende anche dal criterio utilizzato per trasformare quella invalidità in denaro.

Per questo, nelle trattative con l’assicurazione e nelle cause giudiziarie, è essenziale verificare:

  • quale tabella viene applicata;
  • se il danno è stato correttamente accertato dal punto di vista medico-legale;
  • se vi sono elementi per chiedere una personalizzazione del risarcimento;
  • se l’offerta dell’assicurazione è congrua;
  • se il giudice ha motivato adeguatamente il criterio di liquidazione.

Attenzione alle offerte dell’assicurazione

Dopo un incidente stradale, l’assicurazione può formulare una proposta risarcitoria.

Non sempre, però, la somma offerta corrisponde al corretto valore del danno.

Prima di accettare una proposta, soprattutto in presenza di lesioni non lievi, è opportuno verificare se siano stati considerati tutti gli elementi rilevanti: invalidità temporanea, invalidità permanente, spese mediche, eventuali conseguenze lavorative, danno morale, personalizzazione del danno e criteri tabellari applicati.

Accettare troppo presto può significare rinunciare a somme ulteriori che, in alcuni casi, sarebbero dovute.

Conclusione

La sentenza n. 8630/2026 della Cassazione segna un passaggio importante nella liquidazione del danno biologico.

La Tabella Unica Nazionale non rileva soltanto per i casi futuri, ma può diventare un parametro generale anche per la liquidazione equitativa di danni alla salute relativi a sinistri anteriori al 5 marzo 2025.

Il giudice può discostarsene, ma deve spiegare in modo preciso perché, nel caso concreto, sia preferibile un diverso criterio.

Per chi ha subito un incidente stradale, questo significa che la quantificazione del danno deve essere valutata con attenzione, senza fermarsi alla prima proposta dell’assicurazione e senza considerare automatico il calcolo del risarcimento.

FAQ

Dopo un incidente stradale, come si calcola il danno biologico?

Il danno biologico viene calcolato partendo dalla valutazione medico-legale delle lesioni, tenendo conto dell’invalidità temporanea, dell’invalidità permanente, dell’età del danneggiato e degli eventuali elementi di personalizzazione.

Che cos’è la Tabella Unica Nazionale?

È una tabella prevista per uniformare la liquidazione del danno biologico di non lieve entità, così da ridurre differenze eccessive tra diversi uffici giudiziari.

Le Tabelle milanesi si possono ancora usare?

Sì, ma dopo la sentenza della Cassazione n. 8630/2026 il giudice che si discosta dalla Tabella Unica Nazionale deve motivare in modo puntuale la scelta.

La nuova tabella vale anche per incidenti avvenuti prima del 5 marzo 2025?

La Cassazione ha chiarito che può essere utilizzata come parametro equitativo anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025, pur non operando come applicazione diretta della nuova normativa.

Conviene accettare subito l’offerta dell’assicurazione?

Non sempre. Prima di accettare è opportuno verificare se la proposta tenga conto di tutti i danni effettivamente subiti e del corretto criterio di liquidazione.

Riceve su appuntamento nelle sedi di Bresso – Via Manzoni, 16 e Melzo – Piazza Della Repubblica 17. https://www.avvmassimoronchi.it/contatti/


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