Un intervento di medicina estetica non produce il risultato sperato, oppure lascia cicatrici, asimmetrie o altre conseguenze indesiderate. Il paziente può chiedere il risarcimento dei danni?
La risposta è sì, ma non automaticamente.
Chi si sottopone a un trattamento estetico ha diritto a ricevere una prestazione professionale diligente, eseguita secondo le conoscenze mediche e le regole tecniche applicabili, e a essere informato adeguatamente prima di decidere.
Tuttavia, non ogni risultato esteticamente insoddisfacente costituisce un errore medico, così come non ogni complicanza determina una responsabilità del professionista.
Per comprendere quando possa sorgere un diritto al risarcimento, occorre distinguere tre situazioni: l’errore nell’esecuzione del trattamento, la mancata o insufficiente informazione del paziente e il mancato raggiungimento del risultato desiderato.
Medicina estetica e chirurgia estetica: quali differenze?
La medicina estetica comprende numerosi trattamenti finalizzati a migliorare l’aspetto fisico, correggere alcuni inestetismi o attenuare i segni dell’invecchiamento.
Tra gli interventi più conosciuti vi sono le iniezioni di filler, i trattamenti con tossina botulinica e alcune procedure eseguite mediante laser.
La chirurgia estetica comprende invece operazioni quali rinoplastica, mastoplastica, liposuzione e altri interventi chirurgici diretti a modificare determinate caratteristiche fisiche.
Le due attività presentano differenze tecniche e operative, ma condividono un principio fondamentale: il professionista deve rispettare le regole della propria attività sanitaria e il diritto del paziente a una scelta libera e consapevole.
Anche un trattamento apparentemente semplice può comportare rischi e conseguenze che devono essere adeguatamente considerati.
Quando il medico estetico può essere responsabile?
La responsabilità può emergere quando il danno lamentato dal paziente sia riconducibile a una condotta professionalmente censurabile.
Si pensi, a titolo puramente esemplificativo, a queste situazioni:
- somministrazione di un trattamento non appropriato rispetto alle condizioni del paziente;
- errori nella tecnica utilizzata o nella quantità di prodotto somministrato;
- mancata valutazione di condizioni cliniche rilevanti o di controindicazioni;
- insufficiente adozione delle precauzioni necessarie;
- omissione di controlli o di interventi appropriati a fronte di complicanze;
- esecuzione di un trattamento diverso da quello concordato.
In tutti questi casi è necessario verificare se vi sia stata effettivamente una violazione delle regole professionali e se tale condotta abbia causato il danno.
La disciplina generale è contenuta nella legge 8 marzo 2017, n. 24, che regola la responsabilità civile delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 7 distingue, in particolare, la responsabilità della struttura da quella del sanitario che vi opera, tenendo conto anche dell’eventuale rapporto contrattuale direttamente instaurato con il paziente.
Questo significa che, a seconda delle circostanze, può essere necessario valutare la posizione del singolo medico, della struttura sanitaria oppure di entrambi.
Un risultato estetico insoddisfacente basta per ottenere il risarcimento?
No. La semplice insoddisfazione del paziente non è sufficiente.
Un intervento può essere stato eseguito correttamente e produrre comunque un risultato diverso dalle aspettative personali.
Il corpo umano presenta caratteristiche individuali e può reagire in maniera differente ai trattamenti. Alcuni esiti indesiderati possono verificarsi anche quando il professionista abbia operato diligentemente.
Diversa è la situazione nella quale il risultato negativo derivi da un errore tecnicamente accertabile.
Occorre inoltre considerare ciò che il professionista aveva effettivamente prospettato e gli eventuali impegni specificamente assunti.
Non esiste una regola generale secondo cui il medico estetico garantisca sempre il risultato desiderato.
L’eventuale assunzione di una specifica obbligazione di risultato richiede una valutazione del contenuto concreto del rapporto professionale.
Il consenso informato nella medicina estetica
Uno degli aspetti più delicati riguarda il consenso informato.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219 riconosce al paziente il diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili sui trattamenti sanitari, sui benefici attesi, sui rischi e sulle possibili alternative.
Nel settore estetico questo diritto assume particolare importanza.
Molti trattamenti vengono scelti liberamente dal paziente per migliorare il proprio aspetto, senza che vi sia una necessità terapeutica urgente.
Il medico deve quindi consentire alla persona di comprendere non soltanto i rischi sanitari, ma anche quali risultati estetici siano realisticamente raggiungibili e quali conseguenze indesiderate possano verificarsi.
Si pensi a chi desideri una correzione molto limitata del profilo del naso e si ritrovi invece con una modifica sensibilmente diversa da quella concordata.
Il problema giuridico non riguarda necessariamente soltanto la correttezza tecnica dell’intervento, ma anche il rispetto della scelta personale del paziente.
La sottoscrizione di un modulo non elimina automaticamente ogni possibile responsabilità, se l’informazione ricevuta non era adeguata.
Su questo tema è disponibile anche l’approfondimento Consenso informato: quando la firma sul modulo non basta.
La Cassazione: il paziente deve poter scegliere anche il risultato estetico
La Corte di Cassazione ha affrontato espressamente la particolare rilevanza del consenso informato nella chirurgia estetica.
Con l’ordinanza n. 29827 del 2019, Sezione III civile, la Suprema Corte ha esaminato una controversia relativa a interventi al seno, nei quali erano stati contestati, tra l’altro, l’assenza di un valido consenso preventivo e l’esecuzione di modifiche estetiche non adeguatamente concordate.
La Corte ha evidenziato che il consenso deve riguardare anche il risultato estetico dell’operazione, perché la scelta dell’aspetto fisico desiderato appartiene alla sfera personale del paziente.
Nel caso esaminato, uno degli aspetti contestati riguardava l’inserimento di protesi e l’aumento del volume del seno senza un’adeguata preventiva condivisione delle conseguenze estetiche.
È importante precisare che il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per ragioni processuali; la Corte ha comunque affrontato, in via aggiuntiva, anche le censure relative al consenso informato.
La decisione offre quindi un riferimento significativo, senza che possa essere trasformata in una regola di risarcimento automatico per qualsiasi risultato sgradito.
Il principio pratico è che il medico non può sostituire unilateralmente la propria preferenza estetica alla scelta consapevole del paziente.
Quali danni possono essere risarciti?
Quando venga accertata una responsabilità sanitaria, il risarcimento può comprendere diverse conseguenze pregiudizievoli, purché giuridicamente risarcibili e adeguatamente provate.
Danno alla salute
Può comprendere lesioni fisiche temporanee o permanenti, dolore, necessità di ulteriori cure e altre conseguenze sull’integrità psicofisica.
Un esito estetico permanente può assumere rilevanza anche nella valutazione medico-legale del danno biologico.
Danno derivante dalla violazione del consenso informato
La mancata informazione può incidere sul diritto del paziente di scegliere autonomamente se sottoporsi al trattamento.
Occorre però distinguere il pregiudizio all’autodeterminazione dal danno alla salute e verificare i relativi presupposti.
La violazione dell’obbligo informativo non comporta, da sola e in ogni situazione, il diritto a ottenere una somma di denaro.
Spese e ulteriori conseguenze economiche
Possono rilevare le spese mediche necessarie per curare le lesioni o correggere gli effetti dannosi, nonché altri pregiudizi patrimoniali che risultino conseguenza del fatto contestato.
Non è invece corretto presumere che qualsiasi costo sostenuto per un successivo trattamento correttivo debba essere automaticamente rimborsato.
È sempre necessario dimostrare il collegamento tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Come dimostrare l’errore del medico estetico?
La prova assume un’importanza decisiva.
Normalmente è necessaria una valutazione medico-legale, eventualmente affiancata da uno specialista della disciplina interessata, per ricostruire:
- le condizioni iniziali del paziente;
- il trattamento concordato ed effettivamente eseguito;
- la correttezza della procedura utilizzata;
- i rischi prevedibili e le complicanze sopravvenute;
- le conseguenze temporanee e permanenti;
- l’eventuale rapporto causale tra la condotta sanitaria e il danno.
La documentazione fotografica può essere particolarmente utile, purché consenta un confronto attendibile e sia accompagnata dalla documentazione sanitaria.
Le fotografie, tuttavia, non sostituiscono una consulenza tecnica.
Quali documenti è opportuno conservare?
Chi ritiene di avere subito un danno dopo un trattamento estetico dovrebbe raccogliere e conservare:
- preventivi, contratti, ricevute e fatture;
- moduli di consenso informato sottoscritti;
- schede dei trattamenti, referti e documentazione clinica;
- fotografie precedenti e successive al trattamento, possibilmente datate;
- comunicazioni con il medico o con la struttura;
- certificati, referti e documenti relativi a successive cure o complicanze.
È utile conservare anche eventuali indicazioni scritte sul risultato prospettato e sulle precauzioni da seguire dopo il trattamento.
La documentazione sanitaria può essere richiesta al professionista o alla struttura che l’ha formata, secondo le regole applicabili.
Cosa fare se un trattamento estetico ha provocato un danno?
Il primo passaggio, in presenza di conseguenze sanitarie, è ottenere una valutazione medica appropriata e le eventuali cure necessarie.
Successivamente è opportuno acquisire tutta la documentazione disponibile e sottoporre il caso a una valutazione medico-legale.
Soltanto dopo avere chiarito gli aspetti tecnici sarà possibile stabilire se esistano elementi sufficienti per formulare una richiesta risarcitoria.
Nelle controversie rientranti nella responsabilità sanitaria occorre inoltre considerare quanto previsto dall’articolo 8 della legge n. 24/2017, che disciplina la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mediante accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi oppure, nei casi consentiti, mediazione.
La scelta del percorso dipende dalla natura della controversia e dalle circostanze specifiche.
È importante non sottovalutare neppure i termini di prescrizione: la loro individuazione dipende dal titolo di responsabilità, dal soggetto nei cui confronti si agisce e dalle caratteristiche del danno.
Gli errori da evitare dopo un trattamento estetico
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che un risultato sgradito dimostri, di per sé, una responsabilità professionale.
All’opposto, non bisogna escludere ogni possibilità di tutela soltanto perché il medico sostiene che la complicanza rientrasse nei rischi dell’intervento.
Un rischio conosciuto non esonera necessariamente da responsabilità quando vi siano stati errori nella prevenzione, nell’esecuzione o nella gestione delle conseguenze.
È inoltre opportuno evitare di sottoporsi, quando non clinicamente urgente, a ulteriori interventi correttivi senza avere prima acquisito la documentazione delle condizioni precedenti.
Ogni scelta sanitaria deve comunque dare priorità alla salute e non alla conservazione delle prove.
FAQ
Se il filler ha provocato un’asimmetria posso chiedere il risarcimento?
È possibile se emergono una condotta colposa, un danno risarcibile e il necessario collegamento causale. L’asimmetria, da sola, non prova necessariamente un errore medico.
Se ho firmato il consenso informato posso comunque agire?
Sì. La firma non esclude automaticamente contestazioni sull’adeguatezza delle informazioni ricevute o sulla corretta esecuzione del trattamento.
Se l’intervento era facoltativo il medico ha maggiori obblighi?
La natura facoltativa assume particolare rilievo nella valutazione dell’informazione preventiva, soprattutto in relazione ai rischi e al risultato estetico prospettato. Non determina però una garanzia automatica del risultato.
Posso chiedere il risarcimento anche alla clinica?
In determinate circostanze sì. Occorre valutare il rapporto contrattuale, l’organizzazione della prestazione e il ruolo effettivamente svolto dalla struttura.
È sempre necessario un consulente medico-legale?
Non esiste un obbligo generalizzato di consulenza privata preventiva, ma nelle controversie relative a errori sanitari l’analisi tecnica è normalmente essenziale per valutare fondatezza, prova della pretesa e quantificazione del danno.
Conclusioni
La medicina estetica non è una prestazione priva di rischi e non rappresenta, per il solo fatto di essere finalizzata al miglioramento dell’aspetto fisico, un’attività sottratta alle regole della responsabilità sanitaria.
Un risultato insoddisfacente non dimostra automaticamente un errore, ma neppure un intervento tecnicamente corretto esclude ogni responsabilità, soprattutto quando siano stati violati gli obblighi di informazione o non sia stata rispettata la scelta del paziente.
Per comprendere se vi siano i presupposti per ottenere un risarcimento occorre esaminare documentazione clinica, contenuto del consenso, condotta del professionista e conseguenze effettivamente subite.
Una valutazione medico-legale e giuridica del caso concreto consente di distinguere le aspettative non realizzate dalle situazioni nelle quali può sussistere un’effettiva responsabilità.
Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso concreto.



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